Con Circolare N. 37/E del 28 settembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, così come modificate dall’articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sul punto di ricorda come l’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. Decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, abbia introdotto la disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.
Successivamente, l’articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha apportato delle modifiche alla disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta estendendone l’ambito oggettivo di applicazione e modificando le modalità di utilizzo del credito d’imposta rispetto a quanto previsto dalla originaria formulazione della norma.
Con la Circolare n. 37 l’Agenzia delle Entrate ha voluto quindi fornire alcuni chiarimenti sulla disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta, come risultante a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Monti.