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Trasformazione delle DTA in credito di imposta in caso di liquidazione volontaria

21 Ottobre 2014
Di cosa si parla in questo articolo
DTA

Con Risoluzione n. 92/E del 20 ottobre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla trasformazione delle attività per imposte anticipate (c.d. DTA, deferred tax asset) in credito di imposta, relativamente all’ipotesi di liquidazione volontaria.

In particolare, sono stati chiesti all’Agenzia chiarimenti in merito al comportamento da adottare in occasione della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta infra-annuale ante liquidazione volontaria determinato ai sensi dell’articolo 182 del TUIR, con riferimento alla deducibilità della “perdita su crediti” derivante dalla cessione pro-soluto della totalità dei crediti iscritti in bilancio ed alla trasformazione in credito di imposta delle DTA afferenti le svalutazioni dei crediti rilevate fino al momento della cessione.

Sul punto si ricorda come l’articolo 2, comma 56-ter, del decreto milleproroghe abbia esteso la disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in credito di imposta – sia in ipotesi di perdita di esercizio, sia in ipotesi di perdita fiscale – anche ai soggetti in liquidazione volontaria.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 37/E del 28 settembre 2012, ha chiarito che la previsione riguarda le DTA relative a svalutazioni di crediti e/o ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento ed altre attività immateriali (DTA trasformabili ai sensi del comma 55), iscritte fino all’ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria. Restano fuori dalla disciplina in esame le eventuali DTA che si siano generate successivamente alla data di inizio della fase di liquidazione volontaria.

Ciò premesso, nel rispondere all’interpello promosso, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso di specie, e per i motivi meglio illustrati nella Risoluzione pubblicata in allegato, la derecognition dei crediti, effettuata nel periodo ante-liquidazione (01.01.2013/01.10.2013) determinato ai sensi dell’articolo 182 del TUIR, in cui è avvenuta la cessione pro-soluto dei crediti, non consenta di “scaricare” attraverso una variazione in diminuzione le svalutazioni, che hanno ridotto il valore fiscale dei crediti, operate fino al 31/12/2012. Tali svalutazioni continueranno ad essere dedotte fiscalmente per quote costanti sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 106 del TUIR, pro tempore vigente.

Per quanto riguarda la svalutazione crediti, continua l’Agenzia, la stessa rileva quale componente negativo integralmente deducibile ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, pro tempore vigente, nel periodo di imposta 01.01.2013 – 01.10.2013 per effetto della derecognition del credito. Ne consegue, allora, che tale componente negativo non è idoneo a generare DTA convertibili in crediti di imposta, né in caso di perdita di esercizio, né in caso di perdita fiscale (attraverso i relativi reversal), in quanto non afferente ad un componente negativo deducibile in più periodi di imposta ai fini delle imposte sui redditi, condizione quest’ultima, posta alla base della ratio della disciplina (cfr. articolo 2, commi 55 – 58, del decreto milleproroghe e relazione illustrativa).

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