Con Risposta n. 728 del 18 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) nell’ambito del consolidato nazionale.
La Risposta si sofferma in particolare sui seguenti profili, per il cui approfondimento si rinvia alla lettura del documento allegato:
- Rilevanza delle eccedenze del rendimento nozionale (ACE) della società cedente maturate nei periodi di imposta successivi a quello di ingresso nel regime del consolidato fiscale nazionale;
- Composizione delle DTA trasformabili relative alle “perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante”
- Soggetto in capo al quale matura il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle DTA
- Eventuale esclusione dal reddito del consolidato delle “somme compensative”
- Possibilità di trasformare in credito di imposta le DTA “qualificate” residue nei bilanci relativi all’esercizio 2020 di tutte le società della fiscal unit
- Valori da prendere a riferimento per la determinazione del canone eventualmente dovuto