La Seconda Sezione Civile ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, con la richiesta di chiarire se gli artt. 49 e 54 TFUE ostino a che uno Stato membro, in cui è stata originariamente costituita una società (nel caso di specie, una società a responsabilità limitata costituita in Italia), applichi alla stessa le disposizioni di diritto nazionale relative al funzionamento e alla gestione della società qualora quest’ultima, trasformata in un tipo sociale disciplinato dal diritto dello Stato membro di destinazione, nel quale abbia contestualmente trasferito la sede, mantenga il centro della sua attività nello Stato di origine e l’atto di gestione in questione incida in modo determinante sull’attività della società.