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Giurisprudenza

Fallimento: trasformazione di una srl in comunione d’azienda

6 Aprile 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 28 marzo 2023, n. 4545 – Pres. Cristiano, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 4545 del 28 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla dichiarazione di fallimento di una srl a seguito della trasformazione in una comunione d’azienda.

Il processo di trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda, come previsto dall’art. 2500-septies del Codice Civile italiano, non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Questo perché la trasformazione di una società in un’impresa individuale o viceversa comporta un rapporto di successione tra soggetti distinti, e non costituisce semplicemente una vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico.

Va sottolineato che, dopo la riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese di una società non comporta necessariamente la fine di tutti i rapporti giuridici della stessa.

Al contrario, questo processo può dare luogo ad un fenomeno di tipo successorio, in cui le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Allo stesso tempo, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi.

Tuttavia, la trasformazione di una società in una comunione d’azienda costituisce comunque una trasformazione eterogenea ai sensi dell’art. 2500-septies cod. civ., in quanto comporta un passaggio da un ente avente forma societaria ad una comunione su un complesso di beni aziendali, e dà luogo ad un fenomeno di successione tra soggetti ed entità distinti sia per forma che per natura. Pertanto, la nascita di una comunione d’azienda indivisa tra due o più persone fisiche non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro il termine di cui all’art. 10 della legge fall.

È importante sottolineare che la trasformazione ha una funzione di riorganizzazione della struttura degli enti e, nel caso in esame, può sostituire il procedimento di liquidazione.

Tuttavia, in mancanza di una norma specifica, la trasformazione in una comunione d’azienda non può comportare la sottrazione dell’impresa societaria alla soggezione fallimento. Pertanto, è confermata l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 10 della legge fall., la quale prevede la dichiarazione di fallimento per l’attività d’impresa non più attuale, anche se il regime di responsabilità patrimoniale è mutato per sopravvenuta trasformazione in comunione d’azienda.

Infine, è stato chiarito che l’assoggettamento della trasformazione all’opposizione dei creditori, prevista dall’art. 2500-novies cod. civ., non costituisce un rimedio sostitutivo e necessario rispetto alla procedura fallimentare. La mancata proposizione dell’opposizione prevista dall’art. 2500-novies c.c non può essere interpretata come una manifestazione della volontà di rinunciare alla proposizione dell’istanza di fallimento o della domanda d’insinuazione al passivo.

 

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