Con Circolare n. 17/E del 16 giugno 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, con particolare riguardo a quelle afferenti all’imposta regionale sulle attività produttive (DTA IRAP).
Sul tema si ricorda che l’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto la disciplina della trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti – non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR – e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.
La disciplina originaria è stata successivamente modificata dall’articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Monti), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha altresì previsto la conversione delle DTA iscritte in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del TUIR.
Infine, l’articolo 1, commi da 167 a 171 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della disciplina in esame relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi (svalutazione crediti, ammortamento/svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali) in caso di perdita civilistica o valore della produzione netta negativo.
La presente Circolare segue i chiarimenti già forniti della stessa Agenzia con la Risoluzione n.94/E del 22 settembre 2011 e con la circolare del 28 settembre 2012, n. 37/E, soffermandosi sui seguenti profili: trasformazione in credito d’imposta delle DTA IRAP in caso di perdita di esercizio (commi 55 e 56); trasformazione in credito d’imposta delle DTA IRAP in caso di valore della produzione netta negativo (comma 56-bis.1); modalità di utilizzo del credito d’imposta (comma 57); entrata in vigore delle modifiche normative e periodo transitorio.