Con sentenza del 29 aprile 2015, C-51/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di trasparenza in ambito assicurativo.
L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’impresa assicuratrice, sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte» in discussione nel procedimento principale, sia tenuta a comunicare al contraente talune informazioni supplementari, oltre a quelle di cui all’allegato II della direttiva in parola, a condizione che le informazioni richieste siano chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell’impegno e che garantiscano una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, privi di rilevanza quanto alla conformità dell’obbligo di comunicazione all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96.