In un’azione di risarcimento per la tutela dei dati personali relativa a un rapporto di consumo, la norma sul foro del consumatore (il tribunale del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio) prevale, secondo il criterio di specialità, su quella ex art. 152 d. lgs. 196/2003 (che, in materia di dati personali, fissa la competenza nel tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati per cui si agisce).
Nel caso di specie, il Ricorrente aveva presentato ricorso nei confronti di tre società e un consorzio chiedendo il risarcimento dei danni per l’asseritamente illecito trattamento dei propri dati personali inerenti al mancato pagamento di alcune rate dei quattro contratti di finanziamento stipulati con detti enti. Tale ricorso veniva presentato, in forza dell’art. 33 lett. u del Codice del Consumo, dal Ricorrente innanzi al Tribunale di Pistoia, tribunale del luogo di residenza del consumatore.
Il Tribunale di Pistoia, ritenendo che i suddetti finanziamenti fossero stati conclusi dal Ricorrente in qualità di professionista, e non di consumatore, declinava la propria competenza territoriale in favore di quella «dei tribunali in cui hanno sede le singole parti convenute ex art. 152 d. lgs. 196/2003». L’art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali, infatti, richiama l’articolo 10 del d. lgs. n. 150/2011, il quale prevede che, con riferimento alle controversie in materia di protezione dei dati personali, «è competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati», ossia il soggetto a cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali (art. 4 d. lgs. 196/2003).
A fronte del ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. presentato dal soccombente, la Cassazione ha prima di tutto escluso la correttezza della qualificazione del ricorrente come soggetto non consumatore, in assenza di una prova fornita dal professionista – che della stessa è onerato – in ordine al difetto di status. Nella specie, i fatti acquisiti al processo non indicavano che il Ricorrente avesse stipulato il contratto di mutuo in veste di professionista, il contratto essendo intestato al medesimo presso la sua abitazione e senza alcun riferimento alla partita I.V.A. né ad altre indicazioni fiscali.
Venendo quindi all’interrogativo circa la prevalenza della regola dell’art. 33 lett. u) cod. cons., ovvero di quella dell’art. 152 cod. priv., la Suprema Corte ha stabilito – in accoglimento del ricorso – che «quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all’art. 33, lettera u, d. lgs. 206 del 2005, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall’art. 152 d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo».
La Suprema Corte ha, quindi, precisato che «quando il foro previsto dall’art. 10 d. lgs. 150 del 2001, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore […], quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, sicché la competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, cede di fronte a quella del foro del consumatore».