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Giurisprudenza

Trattamento fiscale concesso ai dividendi distribuiti a una società con sede in uno Stato membro da parte di società con sede in Stati terzi

24 Novembre 2016

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, 24 novembre 2016, C-464/14

Di cosa si parla in questo articolo

1) Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

  • una società con sede in Portogallo, che percepisce dividendi da società aventi sede, rispettivamente, in Tunisia e in Libano, può avvalersi dell’articolo 63 TFUE al fine di contestare il trattamento fiscale riservato a tali dividendi in detto Stato membro, basato su una normativa che non è applicabile esclusivamente alle situazioni nelle quali la società beneficiaria esercita un’influenza determinante sulla società distributrice;
  • una normativa, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può effettuare una deduzione integrale o parziale dei dividendi dalla propria base imponibile, qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente di uno Stato terzo, configura una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e gli Stati terzi che, in linea di principio, è vietata dall’articolo 63 TFUE;
  • il rifiuto di concedere una deduzione integrale o parziale dalla base imponibile dei dividendi percepiti, in applicazione dell’articolo 46, paragrafi 1 e 8, del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche), nella versione in vigore nel 2009, può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, se risulta impossibile, per le autorità fiscali dello Stato membro di cui è residente la società beneficiaria, ottenere dallo Stato terzo di cui è residente la società distributrice di tali dividendi informazioni che consentano di accertare che la condizione relativa all’assoggettamento all’imposta di quest’ultima società è soddisfatta;
  • il rifiuto di concedere una deduzione parziale in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 11, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella suddetta versione, non può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, laddove tale disposizione possa essere applicata in ipotesi in cui l’assoggettamento all’imposta della società distributrice, nello Stato di cui essa è residente, non può essere verificato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

2) L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che:

  • giacché l’adozione del regime di vantaggi fiscali per l’investimento di natura contrattuale, previsto dall’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), dell’Estatuto dos Benefícios Fiscais (statuto dei vantaggi fiscali), nella versione in vigore nel 2009, e del regime relativo ai dividendi provenienti dai paesi africani di lingua ufficiale portoghese e da Timor Est, previsto dall’articolo 42 del suddetto statuto, non ha modificato il quadro giuridico relativo al trattamento dei dividendi provenienti dalla Tunisia e dal Libano, l’adozione di detti regimi non ha inciso sulla qualificazione come restrizione in vigore dell’esclusione dei dividendi pagati dalle società stabilite in tali Stati terzi dalla possibilità di beneficiare di una deduzione integrale o parziale;
  • uno Stato membro rinuncia alla facoltà prevista dall’articolo 64, paragrafo 1, TFUE laddove, senza abrogare o modificare formalmente la normativa vigente, proceda alla conclusione di un accordo internazionale, come un accordo di associazione, il quale preveda, in una disposizione dotata di effetto diretto, una liberalizzazione di una categoria dei capitali di cui a detto articolo 64, paragrafo 1; una tale modifica del contesto normativo deve, di conseguenza, essere assimilata, nei suoi effetti sulla possibilità d’invocare l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, all’introduzione di una nuova normativa, basata su una logica diversa da quella della normativa vigente.

3) L’articolo 34, paragrafo 1, dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA, dev’essere interpretato nel senso che:

  • è dotato di effetto diretto e può essere invocato in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale una società residente in Portogallo percepisce dividendi da una società residente in Tunisia per via dell’investimento diretto che essa ha realizzato nella società distributrice, al fine di opporsi al trattamento fiscale riservato a tali dividendi in Portogallo;
  • una normativa, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può effettuare una deduzione integrale o parziale dalla propria base imponibile dei dividendi percepiti qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente in Tunisia, configura una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, per quanto riguarda gli investimenti diretti e, in particolare, il rimpatrio dei profitti di tale investimenti, dall’articolo 34, paragrafo 1, di tale accordo;
  • l’effetto di tale disposizione non è limitato, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, dall’articolo 89 di detto accordo;
  • il rifiuto di concedere, in applicazione dell’articolo 46, paragrafi 1 e 8, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella versione in vigore nel 2009, una deduzione integrale o parziale dei dividendi percepiti dalla base imponibile della società beneficiaria può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, se risulta impossibile, per le autorità fiscali dello Stato membro di cui è residente la società beneficiaria, ottenere dalla Repubblica tunisina, Stato di cui è residente la società distributrice di tali dividendi, informazioni che consentano di verificare che la condizione relativa all’assoggettamento all’imposta di quest’ultima società è soddisfatta;
  • il rifiuto di concedere una tale deduzione parziale in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 11, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella suddetta versione, non può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, laddove tale disposizione possa essere applicata nelle ipotesi in cui l’assoggettamento all’imposta della società distributrice in Tunisia, Stato di cui è residente tale società, non può essere verificato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

4) L’articolo 31 dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 e approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2006/356/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, dev’essere interpretato nel senso che:

  • è dotato di effetto diretto;
  • una situazione, come quella di cui al procedimento principale, che concerne il trattamento fiscale dei dividendi derivanti dagli investimenti diretti effettuati in Libano da una persona residente in Portogallo, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di tale accordo; di conseguenza, l’articolo 33, paragrafo 1, di detto accordo non osta a che l’articolo 31 di quest’ultimo sia invocato nel caso di specie;
  • una normativa, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può effettuare una deduzione integrale o parziale dalla propria base imponibile dei dividendi percepiti qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente in Libano, configura una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 31 dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra;
  • l’effetto di tale disposizione non è limitato, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, dall’articolo 85 di detto accordo;
  • il rifiuto di concedere, in applicazione dell’articolo 46, paragrafi 1 e 8, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella versione in vigore nel 2009, una deduzione integrale o parziale dei dividendi percepiti dalla base imponibile della società beneficiaria può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, se risulta impossibile, per le autorità fiscali dello Stato membro di cui è residente la società beneficiaria, ottenere dalla Repubblica libanese, Stato di cui è residente la società distributrice di tali dividendi, informazioni che consentano di verificare che la condizione relativa all’assoggettamento all’imposta di quest’ultima società è soddisfatta;
  • il rifiuto di concedere una tale deduzione parziale in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 11, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella suddetta versione, non può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, laddove tale disposizione possa essere applicata nelle ipotesi in cui l’assoggettamento all’imposta della società distributrice in Libano, Stato di cui è residente tale società, non può essere verificato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

5) Per quanto riguarda le conseguenze sul procedimento principale dell’interpretazione degli articoli da 63 a 65 TFUE nonché degli accordi euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, ed euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica libanese, dall’altra:

  • qualora le autorità dello Stato membro di cui è residente la società beneficiaria possano ottenere dalla Repubblica tunisina, Stato di cui è residente la società distributrice dei dividendi, informazioni che consentano di accertare che la condizione relativa all’assoggettamento all’imposta della società distributrice di tali dividendi è soddisfatta, gli articoli 63 e 65 TFUE nonché l’articolo 34, paragrafo 1, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, ostano al rifiuto di concedere, in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 1, o dell’articolo 46, paragrafo 8, del codice sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella versione in vigore nel 2009, una deduzione integrale o parziale dalla base imponibile della società beneficiaria dei dividendi distribuiti, senza che la Repubblica portoghese possa invocare, a tale riguardo, l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE;
  • gli articoli 63 e 65 TFUE nonché l’articolo 34, paragrafo 1, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, e l’articolo 31 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, ostano al rifiuto di concedere, in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 11, del codice sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella suddetta versione, una deduzione parziale dalla base imponibile della società beneficiaria dei dividendi distribuiti, laddove tale disposizione possa essere applicata nelle ipotesi in cui l’assoggettamento all’imposta delle società distributrici in Tunisia e in Libano, Stati di cui dette società sono residenti, non può essere verificato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, senza che la Repubblica portoghese possa invocare, a tale riguardo, l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE;
  • gli importi riscossi in violazione del diritto dell’Unione devono essere rimborsati, con gli interessi, al contribuente.
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