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Trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri

3 Gennaio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta all’interpello n. 157 del 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri.

In particolare, ai sensi dell’articolo 18 del TUIR i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all’estero senza l’intervento di un sostituto d’imposta sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d’imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d’imposta o intermediari italiani.

Nel caso in cui un soggetto residente in Italia produca reddito in uno Stato con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, è possibile computare il credito per le imposte pagate all’estero nel limite della ritenuta convenzionale e se lo Stato estero ha applicato una ritenuta più alta di quella convenzionale, la differenza, non accreditabile in Italia, potrà essere oggetto di rimborso nello Stato estero, secondo le modalità ivi previste.

In mancanza di un’apposita previsione convenzionale, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari rientrano nella categoria degli “interessi” disciplinati dall’articolo 11 delle convenzioni concluse dall’Italia che siano conformi al modello di convenzione OCSE trattandosi comunque di redditi di capitale diversi dai dividendi.

Pertanto, in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri, il credito d’imposta spetta nel limite della ritenuta convenzionale prevista per gli “interessi”.

L’eventuale eccedenza di imposta estera versata, per effetto di ritenute, nello Stato della fonte, operate in misura maggiore di quella convenzionale, possono essere recuperate con istanza di rimborso presso lo Stato della fonte.

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