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Trattamento fiscale del fringe benefit connesso a stock options esercitate dopo l’acquisizione della residenza fiscale in Svizzera

7 Settembre 2020

Con Risposta n. 316 del 07 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all’esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all’acquisizione della residenza fiscale in Svizzera.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, l’articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 50 del TUIR.

La disciplina nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri, ovvero, nel caso in esame, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.

L’articolo 15 di tale Convenzione, coerentemente con la corrispondente previsione del Modello OCSE, nel definire le regole applicabili al lavoro subordinato, prevede al paragrafo 1, che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.


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