La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Attualità

Trattamento fiscale delle operazioni di trading on-line: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

13 Settembre 2016

Francesco Guelfi, Allen & Overy

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risoluzione n.71/E del 1 settembre 2016 (cfr. contenuti correlati) l’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello, ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi rivenienti da operazioni effettuate da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa sul mercato Foreign Exchange Market (di seguito FOREX[1]) e da opzioni binarie.

In particolare, la fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate concerne il trattamento fiscale dei potenziali redditi diversi conseguiti attraverso piattaforme on-line con l’intervento di broker localizzati sia nell’area UE (Cipro e Regno Unito) sia in territori a fiscalità privilegiata (Seychelles e Nevis).

Con specifico riferimento al trattamento tributario delle operazioni eseguite sul mercato FOREX, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso nella Risoluzione n.102/E del 25 ottobre 2011 che, mutando un precedente orientamento[2], aveva ricondotto, in considerazione delle intervenute modifiche civilistiche[3], i differenziali di reddito conseguiti sul mercato FOREX nell’ambito dei redditi diversi di cui alla lettera c-quater) dell’art. 67, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) consentendo, pertanto, la compensabilità dei differenziali negativi con i differenziali negativi (diversamente, pertanto, da quanto previsto alla successiva lettera c-quinquies)) e l’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del d. lgs. 461/1997.

Con riferimento alle opzioni binarie l’Agenzia delle Entrate chiarisce, per la prima volta, che i redditi rivenienti da tali strumenti costituiscono, anche essi, fattispecie imponibili ai sensi della lettera c-quater) dell’art. 67, comma 1 del TUIR.

Coerentemente col quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che qualora l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite realizzate a valere sui menzionati rapporti sia superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze, l’eventuale eccedenza possa essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che per tali redditi è possibile optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 d. lgs. 461/1997 purché ci si trovi in presenza di un rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione intrattenuto con banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia, nonché con stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti e sempreché questi ultimi intervengano in tali rapporti come intermediari professionali o come controparti. La Risoluzione evidenzia quindi come nel caso di specie i broker esteri non possano agire come sostituti d’imposta in Italia, dovendo pertanto il contribuente dichiarare i redditi secondo il regime dichiarativo[4].

In quest’ultimo caso, ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il contribuente potrà avvalersi delle certificazioni rilasciate dai broker che dovranno essere conservate ai fini di un eventuale riscontro richiesto dall’Amministrazione Finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che i rapporti descritti devono essere indicati, oltre che nel quadro RT del modello Unico – Persone Fisiche, anche nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (investimenti e attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia), e devono inoltre essere assoggettati all’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

 


[1] A tal fine si ricorda che il FOREX è un mercato finanziario globale e decentralizzato per l’acquisto e la vendita simultanea di valute, il cui scopo principale è assistere i vari operatori nelle transazioni in valuta, permettendo alle aziende di convertire una valuta in un’altra.

[2] La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67/E del 6 luglio 2010 riconduceva i redditi realizzati derivanti da operazioni di compravendita di valute estere a pronti all’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR.

[3] Comunicazione CONSOB n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012 e 28 marzo 2012, Servizi della Commissione Europea, emanate in seguito alla direttiva 2004/39/CE, nota come “MiFID”.

[4] Con conseguente obbligo di compilazione del quadro RT – “Plusvalenze di natura finanziaria” –sezione II, righi da RT 21 a RT 30, di Unico PF 2016 per la cui compilazione si rinvia alle relative istruzioni (regime dichiarativo)

Di cosa si parla in questo articolo
Iscriviti alla nostra Newsletter
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter