Con la Risoluzione n.71/E del 1 settembre 2016 (cfr. contenuti correlati) l’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello, ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi rivenienti da operazioni effettuate da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa sul mercato Foreign Exchange Market (di seguito FOREX[1]) e da opzioni binarie.
In particolare, la fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate concerne il trattamento fiscale dei potenziali redditi diversi conseguiti attraverso piattaforme on-line con l’intervento di broker localizzati sia nell’area UE (Cipro e Regno Unito) sia in territori a fiscalità privilegiata (Seychelles e Nevis).
Con specifico riferimento al trattamento tributario delle operazioni eseguite sul mercato FOREX, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso nella Risoluzione n.102/E del 25 ottobre 2011 che, mutando un precedente orientamento[2], aveva ricondotto, in considerazione delle intervenute modifiche civilistiche[3], i differenziali di reddito conseguiti sul mercato FOREX nell’ambito dei redditi diversi di cui alla lettera c-quater) dell’art. 67, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) consentendo, pertanto, la compensabilità dei differenziali negativi con i differenziali negativi (diversamente, pertanto, da quanto previsto alla successiva lettera c-quinquies)) e l’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del d. lgs. 461/1997.
Con riferimento alle opzioni binarie l’Agenzia delle Entrate chiarisce, per la prima volta, che i redditi rivenienti da tali strumenti costituiscono, anche essi, fattispecie imponibili ai sensi della lettera c-quater) dell’art. 67, comma 1 del TUIR.
Coerentemente col quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che qualora l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite realizzate a valere sui menzionati rapporti sia superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze, l’eventuale eccedenza possa essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che per tali redditi è possibile optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 d. lgs. 461/1997 purché ci si trovi in presenza di un rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione intrattenuto con banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia, nonché con stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti e sempreché questi ultimi intervengano in tali rapporti come intermediari professionali o come controparti. La Risoluzione evidenzia quindi come nel caso di specie i broker esteri non possano agire come sostituti d’imposta in Italia, dovendo pertanto il contribuente dichiarare i redditi secondo il regime dichiarativo[4].
In quest’ultimo caso, ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il contribuente potrà avvalersi delle certificazioni rilasciate dai broker che dovranno essere conservate ai fini di un eventuale riscontro richiesto dall’Amministrazione Finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che i rapporti descritti devono essere indicati, oltre che nel quadro RT del modello Unico – Persone Fisiche, anche nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (investimenti e attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia), e devono inoltre essere assoggettati all’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
[1] A tal fine si ricorda che il FOREX è un mercato finanziario globale e decentralizzato per l’acquisto e la vendita simultanea di valute, il cui scopo principale è assistere i vari operatori nelle transazioni in valuta, permettendo alle aziende di convertire una valuta in un’altra.
[2] La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67/E del 6 luglio 2010 riconduceva i redditi realizzati derivanti da operazioni di compravendita di valute estere a pronti all’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR.
[3] Comunicazione CONSOB n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012 e 28 marzo 2012, Servizi della Commissione Europea, emanate in seguito alla direttiva 2004/39/CE, nota come “MiFID”.
[4] Con conseguente obbligo di compilazione del quadro RT – “Plusvalenze di natura finanziaria” –sezione II, righi da RT 21 a RT 30, di Unico PF 2016 per la cui compilazione si rinvia alle relative istruzioni (regime dichiarativo)