Banca d’Italia, con nota n. 44 dello stesso 26 novembre 2024, ha attuato gli Orientamenti EBA sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1113 (Orientamenti sulla cd. “travel rule”) (EBA/GL/2024/11).
Contestualmente, con provvedimento n. 2310097 del 26 novembre 2024, ha modificato le proprie Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del 26 marzo 2029, abrogando la Sezione II, Parte Quinta, relativa ai dati informativi per i trasferimenti di fondi.
L’art. 36 del Regolamento europeo sui trasferimenti di fondi aveva infatti assegnato a EBA il compito di emanare orientamenti sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento (PSP), i prestatori intermediari di servizi di pagamento (IPSP), i crypto-asset service providers (CASP) e i prestatori intermediari di servizi di cripto-attività (ICASP) devono adottare per individuare informazioni mancanti o incomplete che accompagnano un trasferimento di fondi o di cripto-attività e sulle procedure che gli stessi devono mettere in atto in caso di trasferimenti privi delle informazioni richieste.
EBA ha dato attuazione a questo mandato adottando i nuovi Orientamenti sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (cd. Orientamenti in materia di travel rule), che sostituiscono i precedenti Orientamenti congiunti adottati nel 2017 dalle ESAs.
Tali orientamenti, in particolare, richiedono ai PSP, agli IPSP, ai CASP e agli ICASP di:
- dotarsi di politiche e procedure per individuare i trasferimenti di fondi e di cripto-attività privi delle informazioni richieste e stabilire modalità per effettuare il monitoraggio di questi trasferimenti tali da consentire l’accertamento di eventuali dati mancanti
- adottare specifiche misure nel caso in cui i predetti trasferimenti siano privi delle informazioni richieste
- individuare criteri quantitativi e qualitativi per stabilire quando un PSP o un CASP controparte ometta ripetutamente di fornire i dati informativi richiesti, così da segnalare l’inadempimento degli obblighi informativi all’autorità competente.
Gli Orientamenti dell’EBA, infine, stabiliscono le misure minime da adottare per identificare le transazioni da o verso indirizzi auto-ospitati e gli obblighi di PSP e IPSP in caso di addebiti diretti.
Gli Orientamenti entreranno in vigore il 30 dicembre 2024.