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Tribunale delle imprese: intervista al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Avvocato Daniele Grasso

22 Febbraio 2012

Come noto, con il Decreto sulle liberalizzazioni (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1), il Governo Monti ha istituito il c.d. Tribunale delle imprese, estendendo le competenze proprie delle sezioni specializzate già esistenti per il contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale sì da ricomprendere il contenzioso relativo all’impresa ed ai rapporti societari (almeno per quelle di maggiori dimensioni).

Abbiamo affrontato il tema con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Avvocato Daniele Grasso, al quale abbiamo posto le seguenti domande.

Presidente Grasso, può sinteticamente riassumerci quali sono le novità di maggior impatto conseguenti all’istituzione del nuovo “Tribunale delle imprese” ?

L’art. 2 del D. L. n. 1/2012, decreto in fase di conversione peraltro non scontata,  ha esteso la competenza delle “sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale” (cambiandone conseguentemente denominazione in “sezioni specializzate in materia di impresa”: la rubrica dell’articolo recita invece, in termini meno appropriati giuridicamente, ma più efficaci dal punto di vista divulgativo “tribunale delle imprese”) al contenzioso relativo alle società per azioni ed alle società in accomandita per azioni, ovvero alle società da queste controllate o che le controllano. Nello specifico, secondo l’elencazione normativa, si tratta delle cause :

  1. tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
  2. relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
  3. di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
  4. tra soci e società;
  5. in materia di patti parasociali;
  6. contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
  7. aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
  8. relative ai rapporti disciplinati dal cod. civ. agli artt. 2359, co. 1, n. 3 (c.d. controllo di fatto esterno), 2497-septies (c.d. coordinamento tra società) e 2547-septies (c.d. gruppo cooperativo paritetico);
  9. relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una s.p.a. o una s.a.p.a., quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Va aggiunto, per completezza, che la competenza delle sezioni specializzate, come ampliata dal decreto sulle liberalizzazioni, riguarda anche le azioni di classe di cui all’art. 140-bis d. lgs. n. 206/2005.

La nuova disciplina è destinata ad applicarsi ai giudizi instaurati dopo il 90° giorno dall’entrata in vigore del decreto, coincidente con la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.1.2012.

Ritiene che la scelta di accentrare territorialmente le controversie su quei Tribunali (solo 12 per tutto il territorio nazionale) che già ospitano sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale possa comportare delle significative difficoltà, sia di carattere organizzativo che in relazione all’aumento dei costi a carico delle imprese, per tutti quei soggetti aventi la propria sede legale in aree geograficamente distanti rispetto agli uffici delle sezioni specializzate ?

Le sezioni specializzate sono attualmente istituite in 12 tribunali aventi sede nel capoluogo di distretto.

È evidente che la necessità di radicare le cause sopra elencate davanti alla sezione specializzata di riferimento, potrà comportare un qualche aggravio di costi (si pensi ad esempio alla necessità della domiciliazione legale, alle spese ed ai tempi di spostamento dei difensori, ecc.) per tutti i soggetti geograficamente distanti rispetto al relativo ufficio.

Si tratterà peraltro di verificare nel concreto se la scelta del legislatore non comporti dei vantaggi a livello compensativo dell’incremento dei costi, quali la maggior rapidità della decisione, l’uniformità delle soluzioni giurisprudenziali, l’accentuazione della competenza professionale del Giudice nella specifica materia .

Occorre a questo riguardo precisare che l’istituzione, sia pur ancora in embrione, del tribunale delle imprese da parte del decreto sulle liberalizzazioni, riprende la filosofia dell’originaria proposta di riforma della giurisdizione in materia societaria formulata agli inizi di questo secolo dalla “Commissione Mirone” (successivamente ripresa anche dalla Commissione Rovelli), non recepita nel testo definitivo della legge delega n. 366 del 2001 di riforma del diritto e del processo societario.

Quella proposta, muoveva infatti dall’intenzione di prefigurare, in termini generali, un modello di giudice specializzato inserito nella struttura dei tribunali delle città sedi di Corte d’Appello (e, perciò, configurato come sezione specializzata dei tribunali medesimi), con competenza su tutte le questioni in materia, societaria, bancaria e finanziaria, in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell’impresa e, con alcune eccezioni, in materia fallimentare e concorsuale.

La proposta di introdurre sezioni specializzate è stata in allora espunta nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della legge di riforma del processo societario (legge n. 5 del 2003, che ha corso in parallelo con il diritto sostanziale societario delle società di capitale e cooperative di cui alla legge n. 6 del 2003), preferendosi affidare l’intera materia alla competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale, salve le riserve di monocraticità e puntando piuttosto sulla specialità del rito societario, il cui modello introdotto dalla l. n. 5 2003 è stato peraltro successivamente abrogato dalla l. n. 69 del 2009.

Alla base di questa scelta vi è stata probabilmente la convinzione che la riforma, come originariamente ipotizzata, avrebbe finito con il mortificare le funzioni giurisdizionali dei tribunali circondariali di più ridotte dimensioni, con conseguenti disagi per gli utenti ed impoverimento della professionalità degli operatori dei centri più piccoli, non sede di Corte d’Appello e, quindi, di sezione specializzata.

Muovendo da questa prospettiva non è casuale, se si pensa che il Governo ha in atto anche una più generale operazione della rivoluzione della geografica giudiziaria italiana, che l’originario progetto sia stato oggi ripreso e tradotto in termini di diritto positivo, sia pur con una portata (al momento) di minor respiro rispetto alla proposta della “Commissione Mirone”.

Il Tribunale delle imprese di Venezia sarà in grado di gestire un contenzioso delle dimensioni imponenti che si prospettano ?

La sezione specializzata del tribunale di Venezia ha competenza sul Veneto e sul Trentino Alto Adige, e quindi su 11 circondari di altrettanti tribunali (Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno, Bassano del Grappa, Trento, Bolzano e Rovereto).

Secondo i dati offerti dal Presidente del tribunale di Venezia, i procedimenti annualmente trattati (come ovvio, fino ad oggi, in materia di proprietà industriale ed intellettuale) sono circa 300 ed altrettanti ne vengono mediamente definiti ogni anno, con un tempo medio di definizione di circa 2-3 anni.

Al momento risultano addetti alla sezione 7 magistrati, che peraltro trattano contemporaneamente presso le altre sezioni civili ordinarie del tribunale numerosissimi altri procedimenti.

È stato calcolato che l’ampliamento delle competenze della sezione specializzata operato dal decreto sulle liberalizzazioni comporterà un maggior flusso di circa altri 400 procedimenti annui e che una simile sopravvenienza richiederà l’impegno di almeno 4 magistrati in via esclusiva, oltre ad un adeguato aumento del personale di cancelleria, gravato delle nuove competenze.

È pertanto necessario ed urgente che il Ministero della Giustizia sostenga la nuova normativa con un aumento dell’organico dei tribunali sede di sezione specializzata (e tra essi Venezia, la cui realtà presenta, come noto, aspetti organizzativi del tutto peculiari), cosa che ben potrà avvenire riequilibrando le posizioni dei tribunali distrettuali destinati a ricevere il maggior carico di lavoro rispetto a quelle dei tribunali che, per effetto della riforma, ne risulteranno correlativamente alleggeriti.

Senza questo intervento risulterebbero vanificati ed irraggiungibili gli obiettivi della riforma, che si snodano lungo gli assi portanti dell’istituzione di un giudice altamente specializzato – a cui devolvere le controversie in materie che richiedono un elevato tasso di competenze specifiche nei settori dell’economia, del commercio e della finanza –  e dell’accelerazione di processi che vedono coinvolte le società interessate dal provvedimento.

Dietro questa scelta vi è chi maliziosamente intravede un tentativo di limitare l’accesso della giustizia ordinaria a favore dei c.d. “Alternative Despute Resolution”, in particolare degli arbitrati. Ritiene fondata questa lettura ?

Ritengo che questo aspetto sia del tutto marginale, e ciò non solo in relazione alle considerazioni sopra svolte, ma anche e soprattutto in ragione del fatto che il ricorso all’arbitrato è già previsto nella gran parte degli statuti societari attualmente in vigore, e dunque rispetto ad esso il futuro assetto della giurisdizione in materia di giustizia di impresa non sembra avere una portata condizionante.

Ritiene che l’aver ricompreso nella competenza del Tribunale delle imprese, oltre che le cause che vedano coinvolte S.p.A. e S.a.p.a., anche le società da queste controllate o che le controllano, possa riflettersi, in termini negativi, sulla tempestiva definizione della competenza del Tribunale stesso, che dovrà preventivamente valutare la sussistenza del controllo societario con conseguente aggravio dei tempi necessari alla definizione della vertenza ?

Si tratta di un profilo che dovrà certamente essere oggetto di valutazione da parte del Giudice, ma che credo possa essere ricondotto ad un ambito di marginalità statistica, sia sotto l’aspetto quantitativo che in termini di tempistica nella definizione dei relativi processi.

E’ stato più volte sostenuto che, fra gli obbiettivi sottesi all’istituzione del Tribunale delle imprese, vi sia quello di incentivare l’ingresso di società straniere in Italia, attraverso un miglioramento della qualità del servizio giustizia riservato agli imprenditori. Ritiene che l’aver limitato la competenza del Tribunale delle imprese a favore delle sole società con i maggiori costi di gestione – escludendo in toto le srl, anche quelle di maggiori dimensioni – possa compromettere o comunque aggravare il raggiungimento di tale obbiettivo ?

Non vi è dubbio che la soluzione adottata dal decreto sulle liberalizzazioni sia limitata e, con ogni probabilità, destinata a rappresentare solo un momento sperimentale, destinato ad ampliarsi all’intera gamma del contenzioso in materia societaria (e probabilmente bancaria e finanziaria), così come era nel ricordato progetto della Commissione Mirone.

D’altro canto è il dato statistico a dirci che in Italia (i dati si riferiscono al 1° gennaio 2011) a fronte di circa 55.000 s.p.a. e 170 s.a.p.a., vi sono oltre 1.300.000 società r.l., che rappresenta il tipo delle società di capitali di gran lunga prevalente (e non necessariamente destinato, com’è confermato nella pratica, alle sole società medio piccole).

Il punto è però un altro.

L’allargamento della platea del contenzioso destinato ad essere trattato dalle sezioni specializzate presuppone, come ho già detto, un’adeguata e corrispondente implementazione del numero e della qualità dei magistrati chiamati ad occuparsene e delle strutture di supporto.

Senza questa imprescindibile correlazione l’effetto sarebbe addirittura opposto a quello sperato, perché si finirebbe per ritardare ulteriormente la definizione dei giudizi in un contesto di inaccettabile disfunzionalità.

Dalla competenza del Tribunale delle imprese risultano escluse anche tutte le società cooperative e consortili. Come giudica questa scelta ?

Ho già risposto. Il punto d’arrivo, se l’impostazione deve essere coerente, è quello di un unico giudice chiamato a decidere dell’intero spettro dei giudizi che vedano coinvolte le società, e dunque anche le società cooperative e consortili.

Concludendo, anche alla luce di quanto fin qui detto, come giudica l’istituzione del nuovo “Tribunale delle imprese” e quali sono i suoi auspici per una positiva valorizzazione di questa iniziativa ?

La mia valutazione è positiva, se l’obiettivo, ripeto ancora una volta, è quello di istituire un giudice altamente specializzato e di accelerare i processi.

Il mio auspicio è che il Governo sostenga questa scelta con un coerente ed adeguato supporto in termini di mezzi, uomini, strutture e risorse.

Se non ci sarà questa pre-condizione, ogni riforma – e troppo spesso questo è già accaduto in Italia – è destinata ad abortire prima ancora di vedere una luce credibile.


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