Il mutuo deve considerarsi gratuito quando la sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori al momento della stipula del contratto superi il tasso soglia prefissato, così come previsto dall’art. 1815 c.c.
In particolare, l’illecito di “usura civilistica” si consuma con il solo fatto di avere convenuto tassi usurari, e non richiede affatto, anche, la concreta formulazione della richiesta di pagamento delle somme che sarebbero dovute in conseguenza della concorde fissazione dei tassi usurari medesimi.