Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 6533 del 22 luglio 2022 si è espresso in materia di requisiti per la pronuncia di nullità di un contratto di mutuo ipotecario.
In particolare, la sentenza veniva emessa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui, tra le altre, venivano formalizzate tre contestazioni:
- nullità (parziale) dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario conseguente all’applicazione di interessi anatocistici;
- nullità dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario per indeterminatezza;
- nullità del contratto di mutuo ipotecario se utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi a cui è vincolato o per ripianare debiti pregressi.
Il Tribunale ha negato la nullità parziale dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario, dedotta quale conseguenza dell’applicazione di interessi anatocistici nei mutui stante la mancata allegazione di alcun fatto specifico dal quale desumere l’applicazione di tali interessi.
La mancata prova di specifici elementi di fatto da cui desumere l’eventuale esistenza di interessi anatocistici ha condotto a non disporre alcuna verifica istruttoria, che sarebbe risultata meramente esplorativa.
Per quanto riguarda la nullità per indeterminatezza, il Tribunale milanese ha negato la nullità invocata stante la mancata allegazione dei motivi provanti la presunta indeterminatezza che avrebbe afflitto i mutui conclusi con la Banca opposta, chiarendo che la circostanza che non sia stata specificamente allegata, né provata l’invalidità dei contratti oggetto di contestazione determina il rigetto della eccezione nullità per essi eccepita.
In relazione alla presunta nullità del contratto di mutuo ipotecario in quanto utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi a cui è vincolato ossia per ripianare posizioni debitorie preesistenti, il Tribunale ha ritenuto che il contratto resti valido, dal momento che “la violazione di disposizioni di carattere fiscale, non incide sulla validità o efficacia di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario (cfr. Cass., Sez. III, 22/07/2004, n. 13621) e l’art. 15 del DPR 601/73 non introduce alcun vincolo di scopo rispetto alla destinazione degli importi oggetto dei mutui prestati dagli istituti di credito.”