Secondo il Tribunale di Udine, il tasso variabile nei contratti bancari è nullo se il criterio di determinazione non è univoco.
Riguardo alla clausola sul rischio di tasso, la metodologia di ammortamento, in difetto di criteri univoci ricavabili dal contratto, non può essere ricavata dalla prassi bancaria, perché, in ambito bancario, è esclusa l’applicazione degli usi negoziali. È impossibile ricavare per implicito il piano di ammortamento senza sapere se la base temporale sia di 360 o di 365 giorni; ne discende l’impossibilità di conoscere in ogni momento quale sia l’importo del capitale residuo da restituire.
Riguardo alla clausola sul rischio di cambio, essa è nulla per indeterminabilità quando, come nel caso di specie, la base di calcolo della rata presuppone l’indicizzazione al rischio di tasso, e l’indicizzazione al rischio di cambio è a sua volta indeterminabile. Essa è altresì nulla se vi è difformità tra foglio informativo e tenore della clausola contrattuale sia quanto al criterio di calcolo sia quanto alla stessa individuazione della valuta destinata ad integrare il parametro di cambio. La clausola è altresì nulla perché non individua il tasso reale, oltre che convenzionale, di cambio originario.
La clausola sul corrispettivo, secondo la sentenza in commento, è scindibile, sicché la nullità non si estende alla componente fissa originaria ma resta confinata alla doppia indicizzazione.