Le vicende del contratto di affitto di ramo di azienda devono esse valutate alla luce della previsione di cui all’art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 il quale, nell’integrare l’art. 3 d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni con la l. 5 marzo 2020, n. 123) ha aggiunto dopo il comma 6, il seguente comma 6 bis: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Sulla base di tale principio il Tribunale di Venezia ha altresì sospeso l’escussione da parte del creditore della fideiussione a prima richiesta prestata dalla banca a garanzia dei canoni d’affitto.