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Giurisprudenza

Il Tribunale valuta l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. secondo i principi del concordato preventivo

27 Agosto 2015

Corte d’Appello di Torino, 03 agosto 2015, n. 141

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di Torino, con il decreto in esame, in accoglimento del reclamo ex art. 183 L.F., ha omologato l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. presentato dalle società reclamanti, revocando il provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Alessandria.

In particolare, la Corte sabauda ha ritenuto di dover fare riferimento ai principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 23.01.2013, n. 1521, in tema di concordato preventivo, al fine di individuare il parametro di giudizio che il Tribunale deve adottare per valutare l’attuabilità dell’accordo e l’idoneità del medesimo ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti. Secondo la Suprema Corte al giudice deve essere rimessa una valutazione circa la fattibilità giuridica e non già economica dell’accordo, facendo quindi rientrare nel suo ambito:

  • la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano;
  • la valutazione dell’eventuale impossibilità – sul piano giuridico – di dare esecuzione alla proposta di concordato;
  • la rilevazione del dato, se emergente “prima facie”, da cui poter desumere l’inidoneità – assoluta e manifesta – della proposta a soddisfare in qualche misura i creditori”.

A fondamento delle dette conclusioni della Suprema Corte vi sono, in particolare, la formulazione dell’art. 160 L.F., che riconosce la più ampia liberta di forma, nonché la natura negoziale del concordato preventivo stesso.

La Corte d’Appello osserva dunque come le stesse conclusioni possano valere altresì con riferimento agli accordi di ristrutturazione, attesa l’assenza della previsione di un contenuto tipico dell’accordo di ristrutturazione previsto dall’art. 182 bis L.F., nonché la natura negoziale dello stesso, ben più pregnante di quella di un concordato, considerato che neppure è riconducibile ad una procedura concorsuale, con la conseguenza, peraltro, che l’accordo di ristrutturazione non ha efficacia nei confronti dei creditori non aderenti.

Da ciò deriva che il controllo del Tribunale in ipotesi di accordi ex art. 182 bis L.F. non potrà certamente essere superiore a quello esercitato nell’ambito di un concordato preventivo ex art. 160 L.F. e, a maggior ragione, in ipotesi, come quella del caso di specie, in cui non vi sia stata opposizione da parte di creditori o altri interessati che si siano attivati per fare valere ragioni ostative all’omologazione.

La Corte revoca dunque il provvedimento emesso dal Tribunale che aveva negato l’omologazione sulla scorta di diverse valutazioni, nessuna delle quali ritenuta condivisibile dal giudice di secondo grado.

E precisamente, il Tribunale alessandrino aveva ritenuto inidonea la relazione ex art. 182 bis L.F. del professionista incaricato ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti, in particolare, per la “dubbia” indipendenza del professionista stesso, ex art. 67 L.F., per essere la sua relazione del tutto identica al piano finanziario contenuto nell’accordo. Posto che l’esame della relazione medesima smentisce l’assunto del giudice di primo grado, in ogni caso, la Corte evidenzia come “essendo la relazione essenzialmente finalizzata alla valutazione dell’attuabilità dell’accordo essa deve necessariamente farvi riferimento (…)” senza che ciò possa determinare l’inammissibilità dello stesso ricorso ex art. 182 bis L.F.

Inoltre, il Tribunale aveva negato l’omologazione dell’accordo ricorrendo ad un giudizio di fattibilità economica (peraltro ritenuto non condivisibile dalla Corte stessa), sulla base di valutazione “di tipo meramente probabilistico (….) e non basate su dati emergenti prima facie, da cui poter desumere una assoluta e manifesta inidoneità a soddisfare, in particolare, i creditori non aderenti (…)”.

La Corte torinese ha ritenuto che non solo la relazione del professionista sia conforme, nella sostanza e nella forma, a quanto previsto dall’art. 182 bis L.F., senza quindi potersi ravvisare alcun danno per i creditori derivanti dalla stessa, ma come altresì il piano non risulti idoneo a pregiudicare la realizzazione dei crediti rimasti estranei all’accordo.

La Corte ha pertanto omologato l’accordo di ristrutturazione presentato dalle società reclamanti.

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