L’atto istitutivo di un trust non può essere annoverato nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico.
Ai fini dell’imposta di registro, va quindi accertato se l’atto in questione sia annoverabile o meno tra gli atti onerosi o tra gli atti gratuiti, in guisa tale da doversi tassare, nel primo caso (e solo in questo) in misura proporzionale ai sensi dell’art. 9 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero, nel secondo, in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa.