Nel caso di trust cd. autodichiarato, ove disponente e trustee coincidano, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o sé stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza.
Infatti, la costituzione del vincolo di destinazione in oggetto, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario il reale trasferimento di beni o diritti e quindi il reale arricchimento dei beneficiari.