La mera indicazione di una Onlus quale beneficiario finale del patrimonio residuo di un trust non è idonea ad invocare il regime di esenzione dell’imposta di successione e donazione nonché delle imposte ipocatastali previsto dall’art. 3, d.lgs. 346/1990 e dagli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del d.lgs. 347/1990, atteso che con l’atto costitutivo del trust non viene attuato alcun trasferimento definitivo di ricchezza.
In tal modo si è pronunciata la Corte di Cassazione nella pronuncia in epigrafe, mediante la quale ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., parzialmente a favore del contribuente, in merito all’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, escludendo l’applicabilità dell’imposta su successioni e donazioni di cui all’art. 2, comma 47 del D.L. 262/2006.
La controversia in commento concerneva la liquidazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di registro in misura fissaex art. 41, comma 2 del D.P.R. 131/1986, nonché delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, in relazione ad un atto di conferimento immobiliare in un trust, nel quale veniva nominata, come beneficiaria finale, una Onlus.
Nello specifico, i beneficiari iniziali erano i figli del disponente, invalidi al 100%, ed in secondo luogo una Onlus che si occupava di persone con la medesima disabilità.
Il Notaio che aveva redatto l’atto si opponeva alla presa di posizione dell’Amministrazione Finanziaria, presentando ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva parzialmente, ritenendo l’atto in questione soggetto a registrazione gratuita, ma rigettava le doglianze del ricorrente in merito all’imposta di donazione.
Il secondo grado di merito vedeva rigettato l’appello del professionista, affermando la CTR che il trust dovesse essere soggetto alle imposte ipotecaria e catastali in misura proporzionale, assimilando dunque tale istituto – compendiante nel caso di specie un atto traslativo di beni immobili – alla costituzione di un vincolo di destinazione di cui al combinato disposto degli artt. 2 D.L. 262/2006 e 2645-ter c.c.
Il contribuente ricorreva dunque per la cassazione della pronuncia d’appello, dolendosi anzitutto del difetto di motivazione di questa; a giudizio del ricorrente, infatti, la CTR si era contraddetta in termini, avendo da un lato ritenuto applicabile l’articolo 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (che esclude dall’assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti in favore di ONLUS), e dall’altro non applicabili gli articoli 1, comma 2 e 10, comma terzo del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, che, richiamando proprio l’articolo 3 del Testo Unico dell’imposta sulle successione e donazioni, escludono l’assoggettamento ad imposte ipotecaria e catastale dei trasferimenti a favore delle ONLUS.
Denunciava poi il professionista che, in ogni caso, nell’atto di dotazione del trust non si registrerebbe alcun trasferimento di ricchezza a titolo di liberalità né l’arricchimento del trustee, dovendosi escludere l’integrazione del presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Da ultimo, il ricorrente sosteneva la nullità della pronuncia ex art. 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di applicazione delle menzionate imposte in misura fissa.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha esplicato come, nell’ambito dei vincoli di destinazione, rilevanti ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni ex art. 2, comma 47 del d. l. 3 ottobre 2006 n. 262, il trust presenti quale elemento caratterizzante l’effetto segregativo, che si verifica in quanto i beni conferiti in un trust non entrano nel patrimonio del trustee,se non unicamente per realizzare lo scopo indicato dal settlor, con il fine specifico di rimanere separati dal suo patrimonio.
Tale effetto, si determina esclusivamente mediante l’intestazione formale dei beni al trustee e l’attribuzione allo stesso dei poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo.
Diversamente, il beneficiario, qualora venga individuato, gode esclusivamente di un diritto di credito sui beni oggetto di trust.
Conseguentemente, riprendendo una copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, i giudici hanno disposto come tale atto sia soggetto a tassazione in misura fissa, per quanto riguarda sia l’imposta di registro, sia l’imposta ipotecaria e catastale (Cfr. Cass. n. 975/2018, Cass. n. 22182/2020 – commentata il 02/12/2020 su Diritto Bancario).
Quanto poi al presupposto imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni, è necessario che si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, fattispecie che, nel trust, si verifica solo nell’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (Cfr., tra le altre, Cass. 21614/2016, Cass. 166699/2019.)
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi infondato il motivo di ricorso del Notaio, in relazione all’applicazione della disciplina di esenzione prevista dai decreti legislativi 346 e 347 del 1990.
Ciò non in quanto tale esenzione debba ritenersi in astratto non applicabile, ma poiché essa, fatta salva dalla riforma del 2006, che non ha abrogato l’articolo 3 del d.l.gs. 346/1990, rileverà solo al momento del definitivo trasferimento dei beni alla ONULS, non rilevando, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’atto di dotazione di questi in trust.
Detto atto, invece, sconterà le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.