Della tassazione del Trust parleremo al Convegno organizzato da questa Rivista il 30 gennaio sulla Fiscalità del Trust – Tra Cassazione ed Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
1) La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.
2) Per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
3) Nel trust di cui alla I. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.