Il trasferimento dei beni effettuato dal disponente (settlor) a favore del trustee non comporta la loro attribuzione definitiva a quest’ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e custodirli – in regime di segregazione patrimoniale – in vista del futuro trasferimento definitivo ai beneficiari del Trust. Perché ricorrano i requisiti per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale occorre un effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale all’attuazione degli scopi sottesi alla costituzione del vincolo segregativo, attribuzione che si realizza solo con il trasferimento finale del bene al beneficiario.
Pertanto, l’atto di conferimento dei beni al trustee è soggetto a tassazione fissa per quanto concerne le imposte ipotecarie e catastali.
Anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni rileva unicamente l’atto di eventuale attribuzione dei beni a favore del beneficiario del Trust, ed è da ritenersi superato l’orientamento secondo cui l’art.2, comma 47, L. n. .286 del 2006, avrebbe evidenziato la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisse tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione.
Inoltre, la Corte ha ribadito come gli atti costitutivi di un Trust non possono essere ricondotti nell’alveo di quelli a contenuto patrimoniale, stante la sola circostanza che il vincolo costituito riguardi beni dotati di valore economico.
Ciò in ragione, a giudizio del Collegio, non soltanto delle caratteristiche proprie dell’istituto del Trust, ma altresì della non riconducibilità dell’atto istitutivo del detto vincolo di destinazione alla nozione di prestazione “a contenuto patrimoniale” propria dell’Imposta di Registro, che, ad esito della lettura in combinato disposto degli articoli 9 e 43, comma primo, lettera h) del d.P.R. 131/1986, deve necessariamente presentarsi come onerosa.
In applicazione di tali principi di diritto, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale in luogo di quella fissa all’atto con cui i disponenti conferivano cespiti immobiliari al trustee, rilevando come il trasferimento di beni dal settlor al trustee non abbia determinato effetti traslativi.