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Giurisprudenza

Trust: imposte in misura fissa per l’atto di trasferimento di beni dal settlor al trustee

10 Febbraio 2021

Stefano Bego, Avvocato, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 22087 – Pres. Mocci, Rel. Ragonesi

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All’interrogativo se l’atto di trasferimento di un bene immobile dal settlor al trustee sia soggetto a tassazione in misura fissa o proporzionale sia in tema di registro che di imposte ipotecarie e catastali, risponde l’ordinanza in analisi, che si pone in scia ad un già consolidato orientamento, a dire del quale il solo il trasferimento definitivo di ricchezza ai beneficiari (rilevando quale indice di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione) determina il presupposto per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale (Cfr. Cass. Civ. n. 16699/2019; n. 975/2018, n. 21614/2016; n. 25478/2015).

Nel caso di specie, i giudici di prime cure accoglievano il ricorso del settlor di un Trust avverso un avviso di liquidazione in misura proporzionale dell’imposta ipotecaria e di registro per l’anno 2012, inerente all’atto costitutivo di un Trust con riferimento agli immobili conferiti.

Tale pronuncia veniva però ribaltata in appello, in accoglimento delle doglianze dell’Agenzia delle Entrate.

Proponeva quindi il disponente ricorso per la cassazione della pronuncia della CTR, lamentando, per quanto di interesse, che l’atto costitutivo del Trust avrebbe dovuto scontare le imposte anzi menzionate in misura fissa, non essendo ravvisabile alcun trasferimento di proprietà dei beni immobili al trustee, essendo quest’ultimo chiamato all’amministrazione dei cespiti nell’interesse del beneficiario e conformemente ad un definito scopo.

La Corte di Cassazione, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale ormai formatosi in seno ad essa, ha cassato la sentenza impugnata ed accolto il ricorso introduttivo del giudizio nei limiti del sopra indicato motivo, sussistendo pienamente le condizioni per una pronuncia nel merito.

Il ragionamento seguito dalla Corte nelle proprie motivazioni promana dal principio secondo cui il trasferimento di immobili (o partecipazioni sociali) dal settlor al trustee non determina alcun effetto traslativo, non materializzandosi un’attribuzione definitiva (ma solo transitoria e funzionale all’adempimento dei compiti gestori del trustee), comportando unicamente per quest’ultimoobblighi di carattere amministrativo-gestionali, al fine di consentire poi il trasferimento del bene ai beneficiari.

In conclusione, alla luce dell’iter logico seguito in conformità alla giurisprudenza della stessa Corte, il Collegio ha concluso per la manifesta fondatezza del motivo di ricorso, giacché l’atto di trasferimento di un bene al trustee deve essere soggetto a tassazione in misura fissa sia per quanto attiene le imposte di registro che quelle ipotecarie e catastali.

 

 

 

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