Con risposta n. 796 del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale di un trust ritenuto inesistente.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, integra un’ipotesi di trust inesistente quella in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari.
Tale circostanza si verifica, sia pure indirettamente, nel caso di specie, atteso che in molti casi per l’operato del trustee è richiesto il parere o il consenso del Guardiano, che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari in quanto: è soggetto a nomina dei beneficiari, è revocabile dagli stessi a maggioranza e dagli stessi viene determinato il compenso.
Pertanto, ritiene l’Agenzia seppur indirettamente attraverso il Guardiano, i beneficiari possono ingerire nella gestione del patrimonio del trust.
Di conseguenza, continua l’Agenzia, il trust in oggetto non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale. Ciò comporta, come ribadito nella circolare n. 61/E del 2010, che i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza, nel caso di specie trattandosi di redditi derivanti dalla partecipazione in una S.a.s. gli stessi devono essere imputati per trasparenza in capo allo stesso ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.