Con Risposta n. 176/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della morte dell’interponente, alle partecipazioni segregate nel trust interposto ai fini fiscali.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile al trust interposto, con la circolare n. 34/E del 20.10.2022 sono stati forniti chiarimenti in sugli effetti relativi alla qualificazione del trust come soggetto interposto con riferimento all‘imposizione di tipo indiretto con particolare attenzione al caso di morte del soggetto disponente.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, tenendo in considerazione l’interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l’asse ereditario di cui all’art. 8 del DLgs n. 346/1990 sono compresi anche quelli formalmente nella titolarità del trust interposto.
Con riferimento al trust in oggetto, pertanto, seppur in via indiretta attraverso il Guardiano, i beneficiari possono ingerirsi nella gestione del Trust e, tale tale circostanza, costituisce un caso di di trust inesistente, stante che in molti casi per l’operato del trustee è necessario il parere o il consenso del Guardiano, il quale, di fatto, non risulta indipendente dai beneficiari.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come in ragione del decesso del Disponente (interponente), la partecipazione dovrà essere compresa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l’attivo ereditario.