Con Risposta n. 106 del 15 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, laddove il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust, l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 346 del 1990, mancando un trasferimento di ricchezza.
Tale conclusione trova riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che «solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza» (il testo di questa pronucia è disponibile al link indicato tra i contenuti correlati).