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Giurisprudenza

Trust: l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo a seguito del trasferimento definitivo del bene al beneficiario

9 Aprile 2020

Stefano Bego, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4163 – Pres. Greco, Rel. Luciotti

Di cosa si parla in questo articolo

In presenza di un trust, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo a seguito dell’eventuale trasferimento definitivo del bene al beneficiario, dal momento che solo quest’ultimo atto costituisce un indice di ricchezza, in ossequio ai dettami dell’art. 53 Cost.

Il principio espresso dall’ordinanza qui in analisi appare dunque in perfetta linea di continuità con le più recenti pronunce della Corte in materia (Cass. Civ. Sez. V, n. 16699/2019; n. 16701/2019; n. 19167/2019).

Più nello specifico, nel caso de quo, la contribuente impugnava in primo grado un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate applicava, ai fini dell’imposta di successione e donazione e ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale, il regime di tassazione proporzionale ad un atto di conferimento di beni immobili in un trust, beni di cui i beneficiari avrebbero potuto godere solo al termine finale di durata dello stesso.

L’impugnazione dinanzi al giudice di prime cure sortiva effetto positivo con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Diversamente, il giudice di secondo grado accoglieva l’appello dell’Ufficio motivando la propria decisione sul presupposto che l’atto di costituzione, avendo effetto traslativo dei beni, andasse assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.

Giungeva invece a differenti conclusioni il Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in commento, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla CTR del Lazio.

L’analisi interpretativa operata dagli Ermellini muove dal fatto che, ai fini dell’applicazione di imposta di successione, registro ed ipotecaria, sia assolutamente necessaria la realizzazione di un trasferimento di ricchezza effettivo, mediante quindi un’attribuzione definitiva di carattere patrimoniale.

Nel trust, salvo i casi in cui già attraverso l’atto istitutivo siano stati assegnati definitivamente dei beni al beneficiario (come può accadere nel trust liquidatorio), il trasferimento tale da costituire un indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. si registra solo con l’eventuale attribuzione finale del bene dal trustee al beneficiario, non rilevando a detti fini il momento della costituzione del vincolo o di dotazione patrimoniale, in quanto fiscalmente neutri ai fini dell’imposta in oggetto e meramente attuativi di scopi di segregazione.

 

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