Nel trust la “retrocessione” dei beni ai disponenti, correlata alla natura della costituzione del vincolo di cui rappresenta la vicenda uguale e contraria, è soggetta all’imposizione solo fissa, nel tributo di registro come nelle imposte ipo-catastali.
Infatti, la retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell’ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.
Va escluso quindi che l’atto di retrocessione, così come l’atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano alternativamente assoggettabili all’imposta sulle donazioni. Di questa mancano, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dall’art. 1 TU n. 346 del 1990.