Con Risposta n. 267/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione del trust e sulla tassazione ai fini delle imposte sui redditi.
Definizione del trust
Il trust è un istituto giuridico che è stato introdotto nell’ordinamento interno italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, tramite la legge 16 ottobre 1989, n. 364, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1992. Si tratta di un rapporto fiduciario attraverso il quale il disponente (o settlor) trasferisce, mediante un atto unilaterale, beni (di qualsiasi tipo) a un altro soggetto, chiamato trustee, per la gestione e l’amministrazione dei beni, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo del trust e per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente.
Tassazione
Ai fini dell’imposizione diretta, i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). In particolare, per i trust residenti, commerciali e non commerciali, sono rilevanti in Italia tutti i redditi prodotti ovunque, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), mentre per i trust non residenti, sono rilevanti solo i redditi prodotti nel territorio italiano, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) del Tuir.
Nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, è stato chiarito che, nel caso di un trust non residente, per i beneficiari residenti individuati e per i beneficiari residenti di trust opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, rispettivamente ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti e ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Tuir per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti, rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario medesimo, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir.
Trust trasparenti e opachi: la tassazione
Per quanto riguarda la tassazione del reddito, in base all’articolo 73, comma 2, del Tuir, si distinguono due tipi di trust: il trust trasparente, con un beneficiario di reddito individuato, e il trust opaco, senza un beneficiario di reddito individuato.
I trust trasparenti sono quelli con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario mediante imputazione per trasparenza. Al contrario, i trust opachi sono quelli senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
Nel caso di trust trasparente, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario residente come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Tuir. Tale reddito è imputato in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Il reddito imputato per trasparenza concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente con l’indicazione nel Quadro RL, Sez. I-B, del Modello Redditi PF.
Nel caso di trust opaco, il reddito va determinato applicando le regole previste dagli articoli 81 e seguenti del Tuir in materia di reddito d’impresa, ivi inclusa la disciplina in materia di plusvalenze esenti e di dividendi. In caso di distribuzione del reddito ai beneficiari “non individuati”, si applica l’articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir, che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust.
Infine, viene precisato che l’interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali con riferimento al trust sia opaco che trasparente, nel caso in cui si verifichino alcune specifiche tipologie di trust da ritenere “inesistenti in quanto interposte”, come quelle in cui il disponente o il beneficiario risulti titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo o altre ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti limitato o condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.