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Giurisprudenza

Trust: non è dovuta l’imposta su successioni e donazioni per l’atto istitutivo e di dotazione

4 Dicembre 2019

Cassazione Civile, Sez. V, 14 novembre 2019, n. 29642 – Pres. Chindemi, Rel. Penta

Di cosa si parla in questo articolo
Sulla tassazione del Trust nell’imposta sulle successioni e donazioni interverrà il Prof. Thomas Tassani nel Corso del Convegno organizzato da questa Rivista il 30 gennaio sulla Fiscalità del Trust -Tra Cassazione ed Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

In tema di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (convertita dalla I. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.

In particolare, poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

 

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