Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione si è espressa sulla titolarità dell’onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali dell’atto istitutivo di un trust.
Sul punto, evidenzia la Corte, l’atto istitutivo del trust è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l’onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, non potendosi configurare alcuna responsabilità solidale del trustee e del disponente sulla base dell’articolo 57 del TUR, in quanto tale atto non è sussumibile nell’ambito dei contratti; né può configurarsi una responsabilità patrimoniale del trustee, la quale sorge per atti e fatti compiuti nell’esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile.