Della tassazione del Trust parleremo al Convegno organizzato da questa Rivista il 30 gennaio sulla Fiscalità del Trust -Tra Cassazione ed Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
1) La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv. in L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.
2) Per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
3) Nel trust di cui alla I. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.