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Giurisprudenza

Trust: solo l’attribuzione finale del bene al beneficiario è soggetta ad imposta

13 Dicembre 2019

Cassazione Civile, Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16699 – Pres. Chindemi, Rel. Stalla

Di cosa si parla in questo articolo
Della tassazione del Trust parleremo al Convegno organizzato da questa Rivista il 30 gennaio sulla Fiscalità del Trust -Tra Cassazione ed Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

1) La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv. in L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.

2) Per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

3) Nel trust di cui alla I. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

 

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