1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola inserita in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore che riproduca una disposizione legislativa o regolamentare nazionale di natura suppletiva, cioè che si applica in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti, anche se tale clausola non è stata oggetto di negoziato individuale.
2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di cui al detto articolo 1, paragrafo 2, sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva, ancorché tale disposizione non sia stata formalmente recepita nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro e, in tal caso, i giudici di tale Stato membro non possono ritenere che l’articolo 1, paragrafo 2, sia stato incorporato indirettamente nel diritto nazionale mediante la trasposizione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.
3) L’articolo 8 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non osta all’adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale aventi l’effetto di applicare il sistema di tutela dei consumatori previsto da tale direttiva alle clausole di cui al suo articolo 1, paragrafo 2.