WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

Tutela del lavoro con piattaforme digitali: la nuova Direttiva UE

11 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 novembre 2024 la Direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La Direttiva, in particolare:

  • renderà più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate
  • contribuirà inoltre a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo loro di beneficiare dei diritti che spettano loro in materia di lavoro.

La Direttiva, più nel dettaglio, introduce alcuni concetti fondamentali nell’ambito del lavoro con piattaforme digitali:

  • piattaforma di lavoro digitale, ovvero una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
    1. è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici (tramite un sito web o un’applicazione mobile)
    2. è fornito su richiesta di un destinatario del servizio
    3. comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo
    4. comporta l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati
  • lavoro mediante piattaforme digitali: il lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell’Unione da un individuo sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e l’individuo, indipendentemente dal fatto che esista un rapporto contrattuale tra l’individuo o un intermediario e il destinatario del servizio
  • persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali: un individuo che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale o dalla qualificazione di tale rapporto da parte dei soggetti interessati
  • lavoratore delle piattaforme digitali: qualsiasi persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali e che ha, o si ritiene che abbia, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia
  • presunzione legale di subordinazione: in base all’art. 5 della Direttiva, si presume la natura subordinata del rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e il lavoratore quando si riscontra un potere di controllo o di direzione da parte della piattaforma sul lavoratore; sarà sufficiente, in sostanza, che vi sia un potere di controllo per far scattare la presunzione di subordinazione, il quale comporta un’inversione dell’onere della prova, per cui sarà la piattaforma a dover dimostrare che il lavoratore è autonomo
  • trasparenza dei sistemi di monitoraggio e dei sistemi decisionali automatizzati: gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di informare, per iscritto, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, in relazione a:
    1. per quanto concerne i sistemi di monitoraggio automatizzati:
      • il fatto che tali sistemi siano in uso o siano in fase di introduzione
      • le categorie di dati e azioni monitorate, supervisionate o valutate da tali sistemi, compresa la valutazione da parte del destinatario del servizio
      • l’obiettivo del monitoraggio e le modalità con cui il sistema deve svolgerlo
      • i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali trattati da tali sistemi e l’eventuale trasmissione o trasferimento di tali dati personali, anche all’interno di un gruppo di imprese
    1. per quanto concerne i sistemi decisionali automatizzati:
      • il fatto che tali sistemi siano in uso o siano in fase di introduzione
      • le categorie di decisioni che sono prese o sostenute da tali sistemi
      • le categorie di dati e i principali parametri di cui tali sistemi tengono conto e l’importanza relativa di tali principali, i parametri nel processo decisionale automatizzato, compreso il modo in cui i dati personali o il comportamento della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali incidono sulle decisioni
      • i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o chiudere l’account della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dalla stessa, nonché delle decisioni in merito alla sua situazione contrattuale o di qualsiasi decisione con effetto equivalente o pregiudizievole
    2. tutte le categorie di decisioni prese o sostenute da sistemi automatizzati che incidano in qualsiasi modo sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.

Tali informazioni vanno date prima dell’uso di detti sistemi, prima dell’introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull’organizzazione del lavoro o sul monitoraggio dell’esecuzione del lavoro e in qualsiasi momento, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori.

  • supervisione umana sulle decisioni algoritmiche: le decisioni fondamentali che influenzano il rapporto di lavoro, come il licenziamento o la sospensione, non possono essere affidate esclusivamente agli algoritmi e deve essere sempre garantito l’intervento di una persona fisica; il controllo umano mira a evitare che i lavoratori siano penalizzati da decisioni prese autonomamente dalla piattaforma, garantendo trasparenza e correttezza
  • diritto al ricorso: gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, comprese quelle il cui rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale è cessato, abbiano accesso a una risoluzione delle controversie tempestiva, efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compreso il risarcimento adeguato del danno subito, in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla Direttiva
  • rappresentanza dei lavoratori: in base all’art. 19 della Direttiva viene riconosciuto il diritto alle rappresentanze sindacali e ad altri soggetti con legittimo interesse, in conformità alle prassi e al diritto nazionale, di avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti dei lavoratori previsti dalla Direttiva.

Gli Stati membri dovranno trasporre la Direttiva nei loro sistemi giuridici nazionali entro due anni.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter