Con Comunicato del 01 agosto 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni, degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali nell’operatività con società estere di intermediazione mobiliare che possono risultare funzionali al riciclaggio di disponibilità di origine illecita.
Nei mercati c.d. over the counter (OTC), la scarsa trasparenza nel meccanismo di formazione dei prezzi, la presenza di scambi aventi a oggetto titoli non standardizzati nonché gli ingenti volumi movimentati, porta a rischi significativi di manipolazioni dei prezzi per finalità illecite. Già il Moneyval e il GAFI, rispettivamente nel 2008 e nel 2009, hanno rilevato che i mercati OTC richiedono una più attenta valutazione del rischio di riciclaggio rispetto ai mercati regolamentati.
Come evidenzia l’UIF, Gli intermediari bancari e finanziari sono chiamati quindi a svolgere un costante e attento monitoraggio delle transazioni over the counter poste in essere con dette società, con particolare riguardo agli elementi qualificanti tali transazioni riportati nel comunicato allegato.