Con Comunicazione del 6 giugno 2014 n. DCG/0047353 la Consob, in risposta ad un quesito, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera b), (iii), del Regolamento n. 11971/1999 e successive modificazioni (“Regolamento Emittenti”).
in particolare è stato chiesto alla Consob di esprimere il proprio parere in relazione alla rilevanza dell’operazione di ingresso di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nel capitale della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai fini dell’applicazione dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106, comma 1,del D. Lgs. 58 del 1998 (Tuf).
Sul punto si ricorda come il suddetto art. 49, comma 1, lettera b), (iii), Regolamento Emittenti, prevede che “1. L’acquisto non comporta l’ obbligo di offerta previsto dall’articolo 106 del Testo unico se: (…..) b) è compiuto: 1) in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi attestata da: (…….) (iii) richieste formulate da un’autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all’amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993…”.