Con la sentenza n. 2281/2016 emessa dal Tribunale di Torino, Dott. Conca, in data 20 aprile 2016, la domanda di ripetizione avanzata dalla correntista per asseriti illegittimi addebiti dovuti all’applicazione di condizioni economiche non pattuite e comunque illegittimamente variate dalla Banca, nonché ad usura oggettiva e soggettiva sono state integralmente rigettate.
In particolare, con la sentenza in esame il Tribunale di Torino si è così espresso:
- ammissibilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi post delibera Cicr 2000;
- esclusione dell’interesse composto, in quanto capitale, dalle voci di computo rilevanti ai fini della verifica dell’usurarietà dl tasso;
- rigetto della tesi avversaria per cui si avrebbe un’usura soggettiva in re ipsa, tesi che nel caso di specie è rimasta peraltro un mero assunto apodittico, essendo priva di qualunque specifica allegazione “da cui evincere il carattere soggettivamente usurario del vantaggio percepito dalla Banca”;
- legittimità della pattuizione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, nonchè dello ius variandi da parte della Banca nel rispetto dell’art. 118 TUB, non essendo stata mossa “a riguardo nessuna censura specifica e puntuale” ed essendo stata rispettata la forma scritta dei contratti;
- infondatezza della contestazione attorea relativa all’applicazione dei giorni valuta, non potendosi considerare illegittima qualsivoglia prassi bancaria anteriore alla “normazione” del fenomeno tramite il D.Lgs. Tremonti ter a decorrere dal 1° novembre 2009, attenendo comunque la questione alla contabilizzazione delle operazioni: con la conseguenza che l’approvazione dell’estratto conto ha assorbito qualunque erroneità sul punto.
È infine interessante la considerazione conclusiva del Tribunale, attese le istanze istruttorie ribadite dall’attrice all’udienza di discussione orale, anche con riferimento alla recente sentenza della Cassazione n. 5091/2016. Il Giudice, dopo aver affermato che la sentenza della Suprema Corte contiene un evidente “lapsus calami” laddove sembra gravare il Giudice di un inedito “onere di dimostrazione” quando dovrebbe essere piuttosto un onere di motivazione, afferma di non discostarsi affatto dal principio affermato dalla sentenza. Infatti, il Tribunale afferma che la consulenza tecnica non è stata introdotta nel caso di specie non perché la stessa sarebbe stata “esplorativa”, ma perché “inutile, sulla base delle allegazioni formulate, poiché non sussiste alcun diritto alla rideterminazione del saldo sulla base dei presupposti in diritto fatti propri dagli attori”.