Con sentenza n. 17150 del 17 agosto 2016 la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di anatocismo ed usura nei contatti bancari.
In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, una volta che il giudice abbia dichiarato la nullità della detta clausola egli non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato.
In tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con l’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell’art. 117 del d.lgs. 1 °settembre 1983, n. 385, e con l’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della . loro entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi, sulla base del semplice rilievo – operabile anche d’ufficio dal giudice – che il rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell’entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si sia anch’esso cristallizzato precedentemente.