Il Tribunale di Verona, con sentenza del 14 novembre 2012, n. 2427, ha affermato il pricicpio secondo cui la garanzia autonoma (a prima richiesta e senza possibilità di sollevare eccezioni), nella specie rilasciata da un istituto di credito, per non essendo “accessoria” al rapporto giuridico principale, è “un accessorio” del rapporto stesso, destinato a circolare automaticamente (salvo diversa previsione) in caso di trasferimento del rapporto garantito, secondo il principio generale accessorium sequitur principale, ricavabile anche dall’art. 1263 c.c.
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