WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Flash News

Ultimo aggiornamento Consob ai chiarimenti sugli obblighi di comunicazione della Delibera 17297/2010

14 Ottobre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

In data odierna la Consob ha pubblicato sul proprio sito internet l’ultimo aggiornamento ai “Chiarimenti relativi agli obblighi di comunicazione previsti dalla Delibera 17297 del 28 aprile 2010”.

I quesiti e le risposte di chiarimento, che di seguito si riportano espressamente, fanno rispettivamente riferimento a:

1. Quesito di carattere generale – Delibera 17297

2. Composizione degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo, nominativi dei direttori generali e dei responsabili delle funzioni aziendali

3. Dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti

4. Dati sui reclami ricevuti per iscritto

5. Dati sull’operatività dei promotori finanziari

6. Dati sull’operatività svolta nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

7. Informazioni concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio del fondo immobiliare

8. Informazioni concernenti i fondi chiusi mobiliari (private equity)

9. Informazioni concernenti i fondi immobiliari

10. Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi ed informazioni concernenti gli eventi straordinari ad essi relativi

11. Informazioni concernenti la composizione di portafoglio dei fondi chiusi mobiliari (private equity)

12. Informazioni concernenti le deleghe gestionali

13. Obblighi informativi di cui alla Sezione I.18 del Manuale allegato alla Delibera 17297

14. Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme

15. Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme / Relazione sull’attività di gestione del rischio / Relazione sull’attività di revisione interna

16. Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche

17. Informazioni concernenti i fondi speculativi (hedge funds)

18. Dati concernenti la composizione complessiva del portafoglio nel caso di deleghe di gestioni ricevute da soggetti non tenuti, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali dati

19. Obblighi informativi delle Imprese di Assicurazione

1. Quesito di carattere generale – Delibera 17297

1.1 – Ove non sussistano i presupposti al verificarsi dei quali sorgono gli obblighi informativi di cui alla Delibera 17297, è comunque necessario effettuare una segnalazione negativa?

In linea generale e ove non diversamente specificato anche nel documento sugli esiti della consultazione, gli obblighi sussistono se ed in quanto si verifichino i presupposti ai quali è correlata l’insorgenza degli stessi. Ad esempio se, nell’ambito di una SGR, non vengono conclusi patti tra i partecipanti al capitale sociale, non è necessario effettuare alcuna segnalazione negativa, che attesti l’insussistenza di patti del genere.

2. Composizione degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo, nominativi dei direttori generali e dei responsabili delle funzioni aziendali

2.1 – Nel caso in cui un esponente aziendale sia stato nominato a seguito della cessazione di un altro esponente come deve essere effettuata la segnalazione relativamente al campo “Tipologia di variazione”? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.d, I.4.DS.a, I.5.DS.a, I.14.DS.c, I.15.DS.c, I.16.DS.a]

Nel caso specifico, nel campo “Tipologia di variazione” dovrà essere indicata la cessazione per l’esponente venuto meno e la nomina per il nuovo esponente.

3. Dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti

3.1 – Relativamente al campo “strumenti finanziari di gruppo”, a quale nozione di gruppo occorre far riferimento? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e, I.16.DS.d]

Gli intermediari devono avere presente la nozione di gruppo dettata dalla rispettiva disciplina di riferimento (d.lgs. n. 385/2003, c.d. “TUB”, per i gruppi bancari – d.lgs. n. 58/1998, c.d. “TUF”, per i gruppi di SIM e SGR).

3.2 – Le quantità da segnalare sono riferite a saldi per data valuta oppure per data contabile? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e, I.16.DS.d]

I dati relativi alle quantità devono essere forniti avendo a riferimento la data di effettuazione dell’operazione (c.d. “trade date”, “data contabile”).

3.3 – I gestori dei fondi immobiliari chiusi devono trasmettere i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni intervenute nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e, I.16.DS.d]

L’obbligo in oggetto riguarda il servizio di investimento di gestione di portafogli e la relativa segnalazione deve essere effettuata solamente nel caso in cui la SGR svolga anche tale ulteriore servizio rispetto alla gestione collettiva del risparmio.

3.4 – Nel tipo record 17 rientrano tutti gli strumenti finanziari compresi i derivati con ISIN? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Sì, tutti gli strumenti finanziari ad eccezione di quelli derivati trattati OTC rientrano nel tipo record 17.

3.5 – Nel caso di derivati OTC i dati devono essere aggregati per codice derivati OTC o devono essere distinti per tipologia di titolo sottostante? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Bisogna aggregare i dati (nettando, quindi, le posizioni long e short) sulla base della categoria di valore mobiliare (codice derivato) indicato nelle Avvertenze Generali – Categorie Valori mobiliari – Contratti derivati del “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR” di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti.

3.6 – Per gli strumenti finanziari privi di ISIN (esclusi gli strumenti derivati trattati su mercati OTC), si chiede chiarimenti in merito alla modalità di compilazione? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Bisogna indicare tali strumenti nel “tipo record” 17 popolando il campo alfanumerico “Codice ISIN strumento finanziario” con il codice interno dello strumento preceduto da un asterisco (*).

3.7 – Il controvalore dei titoli obbligazionari deve essere indicato al corso secco o al corso tel quel? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Corso secco, ad eccezione dei titoli “zero coupon”.

3.8 – È possibile comunicare le posizioni corte detenute in portafoglio? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e]

Sì, in tal caso le informazioni inserite nel campo “Quantità rimanenze finali” e nel campo “Controvalore rimanenze finali” devono avere segno negativo.

3.9 – I contratti di gestione stipulati con “fondi pensione” devono essere inviati attraverso l’allegato II.7? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.f, I.2.DS.b, I.3.DS.b, I.4.DS.d, I.5.DS.d, I.6.DS.b, I.7.DS.b, I.10.DS.b, I.11.DS.b, I.14.DS.e, I.16.DS.d]

No, l’allegato non è destinato a raccogliere informazioni attinenti alla gestione di “fondi pensione”.

4. Dati sui reclami ricevuti per iscritto

4.1 – I dati sui reclami ricevuti per iscritto devono avere a riferimento lo stesso periodo temporale della relazione della funzione di compliance? [Cod. Segnalaz.: .I.1.DS.e, I.2.DS.a, I.3.DS.g, I.4.DS.c, I.5.DS.c, I.6.DS.a, I.7.DS.a, I.10.DS.a, I.11.DS.a, I.12.DS.a, I.14.DS.d, I.15.DS.d, I.16.DS.c]

La risposta è positiva. L’equivalenza dei periodi temporali di riferimento è infatti, un criterio che deve valere in ogni caso (relazione infrannuale, annuale, annuale coincidente con anno solare). In tutti i casi, comunque, nella relazione della funzione di compliance, oltre a specificare l’arco temporale di riferimento della relazione, andrà indicato il numero dei reclami ricevuti e composti nel medesimo periodo nonché nei tre periodi corrispondenti/anni precedenti. Così, ad esempio, se il periodo di riferimento delle verifiche della funzione di compliance inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio dell’anno successivo, nella relazione dovrà essere specificato innanzi tutto tale periodo temporale di riferimento, inoltre dovrà essere indicato, nella parte relativa alla rappresentazione della situazione complessiva dei reclami, il numero dei reclami ricevuti e composti nel medesimo periodo di riferimento della relazione (01.03.t-28.02.t+1) e nei tre periodi corrispondenti immediatamente precedenti (01.03.t-1-28.02.t; 01.03.t-2-28.02.t-1; 01.03.t-3-28.02.t-2).

5. Dati sull’operatività dei promotori finanziari

5.1 – Le segnalazioni devono riferirsi ai promotori finanziari presenti in struttura a fine semestre o devono ricomprendere anche i dati relativi ai promotori finanziari usciti dalla struttura nel corso del semestre? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Le segnalazioni relative ai dati sull’operatività dei promotori finanziari devono fare riferimento non solo ai promotori finanziari presenti nella rete a fine semestre ma anche ai promotori finanziari usciti dalla struttura nel corso del semestre di riferimento.

5.2 – Gli anticipi dei premi devono essere segnalati seguendo il criterio di cassa, con l’eventualità che il periodo di segnalazione differisca da quello di pertinenza del saldo del premio, ovvero la valorizzazione dell’importo totale del premio (anticipi inclusi) deve essere effettuata una volta l’anno e in occasione della prima segnalazione utile successiva al saldo? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Il criterio da seguire per la comunicazione dei dati relativi al premio di produzione/Rappel/Ror percepito dal promotore finanziario è il criterio di cassa.

5.3 – La comunicazione è dovuta nel caso in cui i promotori finanziari dipendenti del soggetto segnalante non svolgano attività di offerta fuori sede? Ovvero per i promotori finanziari dipendenti la comunicazione deve essere riferita alle sole eventuali operazioni eseguite fuori sede? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Le segnalazioni relative ai dati sull’operatività dei promotori finanziari dipendenti non si riferiscono solo alle operazioni eseguite fuori sede, ma a tutta l’operatività svolta e, pertanto, la segnalazione è dovuta anche qualora i promotori finanziari dipendenti del soggetto segnalante non svolgano attività di offerta fuori sede.

5.4 – La comunicazione ricomprende anche l’operatività svolta dai promotori finanziari in relazione agli strumenti finanziari oggetto del servizio di mera ricezione e trasmissione ordini? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Le segnalazioni relative ai dati sull’operatività dei promotori finanziari comprendono anche l’operatività svolta dai promotori finanziari in relazione agli strumenti finanziari oggetto del servizio di mera ricezione e trasmissione ordini qualora, a fronte della stessa, siano previste delle provvigioni a favore dei promotori.

5.5 – Sono corrette le seguenti definizioni fornite nella “nota di raccordo” alla delibera Consob n. 17297 del 28/04/2010 relativa al Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti? 1. Le categorie “OICR aperti di diritto italiano” e “OICR aperti di diritto estero” includono anche i fondi di fondi. 2. La categoria “OICR chiusi” ricomprende gli OICR chiusi mobiliari e gli OICR chiusi immobiliari. 3. La categoria “gestioni patrimoniali” ricomprende le GPF e le GPM. 4. I “prodotti assicurativi ramo III” ricomprendono le polizze unitlinked e le polizze indexlinked. Ai “prodotti assicurativi ramo V” (operazioni di capitalizzazione) si applicano i medesimi criteri di valorizzazione dello stock e della raccolta lorda e netta previsti per i prodotti del ramo III. 5. I dati di raccolta lorda relativi ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato e certificates si riferiscono al collocamento sul mercato primario e all’intermediazione lorda sul mercato secondario; quelli di raccolta netta per i medesimi prodotti si riferiscono al collocamento sul mercato primario e alla raccolta netta sul mercato secondario. 6. I dati di raccolta lorda relativi ad obbligazioni strutturate e ad obbligazioni emesse dal Gruppo si riferiscono al collocamento sul mercato primario; quelli di stock per i medesimi prodotti si riferiscono a tutte le posizioni esistenti alla fine del semestre di riferimento. 7. I dati di stock e di raccolta lorda e netta dei “derivati” quotati sono determinati al prezzo di mercato. I medesimi dati dei “derivati” non quotati sono determinati con il criterio del fair value. 8. I dati relativi ai pronti contro termine sono classificati nella voce “Altro”. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Il raccordo tra le categorie di prodotti individuate nel Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti e le categorie previste dalle comunicazioni inerenti all’All. n. II.10 della delibera Consob n. 17297/2010 è corretto ed in linea con quanto prescritto dalla delibera stessa così come sono corretti i criteri di valutazione individuati per le diverse categorie di prodotti nonché le definizioni e le categorie di prodotto associate ai dati flusso ed ai dati stock.

5.6 Sono corrette le seguenti modalità di calcolo relative agli strumenti finanziari derivati?

Derivati Regolamentati

In questa categoria rientrano futures ed opzioni quotati su mercati regolamentati, quali, ad esempio, IDEM, EUREX, CME, ecc.

Per ogni cliente che opera in derivati regolamentati occorre prevedere l’estrazione di tre indicatori:

1. Stock

E’ pari alla somma delle valorizzazioni al prezzo di mercato di tutte le posizioni in essere a fine semestre, indipendentemente dalla data in cui tali posizioni sono state aperte.

Valore di stock = (Numero lotti in posizione) x (prezzo di mercato) x (moltiplicatore)

Dove:

Numero lotti in posizione: posizione aperta con riferimento alla fine del semestre;

Prezzo di mercato: ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile nel semestre;

Moltiplicatore: valore del moltiplicatore come ad esempio il valore del punto indice per i derivati su indice di borsa ed il numero di azioni sottostanti il singolo lotto per i derivati su azioni.

1.2 Raccolta lorda

E’ pari alla somma (da intendersi in valore assoluto) di tutte le operazioni in acquisto e vendita, in apertura di posizione , eseguite nel semestre, valorizzate al prezzo di mercato.

Valore raccolta lorda = (Numero lotti) x (prezzo di mercato) x (moltiplicatore)

Dove:

Numero lotti: numero di lotti acquistati e venduti nel semestre di riferimento della segnalazione (la data di negoziazione cade nel semestre);

Prezzo di mercato: si chiede conferma se debba come tale intendersi l’ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile nel semestre o, in alternativa, il prezzo di conclusione dei contratti;

Moltiplicatore: valore del moltiplicatore come ad esempio il valore del punto indice per i derivati su indice di borsa ed il numero di azioni sottostanti il singolo lotto per i derivati su azioni.

1.3 Raccolta netta

E’ dovuta la comunicazione del dato relativo alla raccolta netta dei derivati (sia regolamentati che OTC) diversi dai derivati cartolarizzati (warrant, covered warrant e certificates)? In caso affermativo, è corretta la seguente modalità di calcolo della raccolta netta?

[Raccolta netta – E’ pari alla differenza tra i controvalori delle componenti in entrata (acquisti e vendite in apertura di posizioni e trasferimenti in entrata) e il controvalore delle componenti in uscita (acquisti e vendite in chiusura di posizioni, trasferimenti in uscita e il controvalore dei titoli giunti a scadenza).

Dove:

per “trasferimenti in entrata” si intendono i trasferimenti di posizioni lunghe o corte effettuate dai clienti verso l’intermediario segnalante;

per “trasferimenti in uscita” si intendono i trasferimenti di posizioni lunghe o corte effettuate dai clienti verso altro intermediario;

per “controvalore dei titoli giunti a scadenza” si applicano i seguenti criteri:

a) in caso di esercizio anticipato o a scadenza di un’opzione che prevede la consegna fisica del sottostante, ad es. opzioni ISOALFA, la raccolta netta:

viene decurtata dell’importo corrispondente all’ultimo prezzo di riferimento disponibile il giorno dell’esercizio;

non viene decurtata se l’opzione viene abbandonata, poiché il valore da decurtare è pari a zero;

L’acquisto o vendita delle azioni sottostanti non vengono qui considerate perché già valorizzate nella categoria delle azioni;

b) in caso di liquidazione di opzioni cashsettlement, la raccolta netta:

viene decurtata dell’importo corrispondente alla differenza tra prezzo di esercizio e prezzo di liquidazione;

non viene decurtata se l’opzione viene abbandonata, poichè il valore da decurtare è pari a zero;

c) in caso di liquidazione di future la raccolta netta viene decurtata dell’importo corrispondente al prezzo di liquidazione.

Le operazioni a cavallo di semestre, ossia con apertura in un semestre e liquidazione e/o esercizio nel semestre successivo, verranno conteggiate nell’ambito della raccolta lorda nel semestre di apertura e nella raccolta netta nel semestre di chiusura.]

Derivati OTC

Per ogni cliente occorre prevedere l’estrazione di tre indicatori:

2. Stock

E’ pari alla somma in valore assoluto del fair value di tutte le operazioni in essere a fine semestre, indipendentemente dalla data in cui tali posizioni sono state aperte.

2.1 Raccolta lorda

E’ pari alla somma in valore assoluto del fair value di tutte le operazioni concluse nel semestre.

2.2 Raccolta netta

E’ dovuta la comunicazione del dato relativo alla raccolta netta dei derivati (sia regolamentati che OTC) diversi dai derivati cartolarizzati (warrant, covered warrant e certificates). In caso affermativo, è corretta la seguente modalità di calcolo della raccolta netta?

[Raccolta netta – E’ pari alla raccolta lorda meno le estinzioni effettuate nel semestre. Il valore delle operazioni estinte, cancellate parzialmente o totalmente, stipulate ed estinte nel corso dello stesso semestre è pari al markto market utilizzato per la cancellazione. Tale valore potrebbe anche risultare negativo qualora la nuova operatività (raccolta lorda) abbia markto market inferiore a quello decurtati dalla raccolta netta, trattandosi, per questi ultimi, di operatività pregressa anche di anni precedenti.

L’andamento del valore dello Stock di semestre in semestre risentirà invece dell’andamento dei valori di mercato oltre che dell’operatività.]

Certificates, Warrant e Covered Warrant

I dati concernenti gli strumenti finanziari “warrant” e “covered warrant”devono essere segnalati nella categoria “derivati” ovvero nella categoria “certificates”? Sono corretti i criteri di valorizzazione di seguito riportati?

Per ogni cliente occorre prevedere l’estrazione di tre indicatori:

3. Stock

E’ pari alla somma delle valorizzazioni degli stock all’ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile nel semestre.

3.1 Raccolta lorda

E’corretto valorizzare tale dato in base a quanto previsto dal Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti per i Certificates? In particolare, quali delle seguenti due definizioni è corretto utilizzare? 1) “E’ pari alla somma del controvalore degli ordinativi di acquisto e di vendita effettuati nel semestre”; 2) “E’ pari alla somma del controvalore degli ordinativi di acquisto effettuati nel semestre”.

3.2 Raccolta netta

E’corretto valorizzare tale dato in base a quanto previsto dal Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti per i Certificates? In particolare, quali delle seguenti due definizioni è corretto utilizzare? 1) “E’ pari alla differenza tra i controvalori delle componenti in entrata (controvalore degli ordinativi di acquisto e dei trasferimenti in entrata da un altro operatore) e dei controvalori in uscita ( controvalore dei trasferimenti in uscita verso un altro operatore e il controvalore dei titoli giunti a scadenza)”; 2) “E’ pari alla differenza tra i controvalori delle componenti in entrata (controvalore degli ordinativi di acquisto e dei trasferimenti in entrata da un altro operatore) e dei controvalori in uscita ( controvalore dei trasferimenti in uscita verso un altro operatore e il controvalore dei titoli giunti a scadenza e delle vendite.” [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Per ogni categoria di strumento finanziario citata si fa presente, quanto segue: Derivati regolamentati: Valorizzazione del dato di Stock: l’impostazione fornita è corretta. Valorizzazione del dato di Raccolta Lorda: l’impostazione fornita è corretta. Si specifica che il prezzo da utilizzare ai fini della valorizzazione del dato di raccolta lorda è il prezzo di conclusione dei contratti. Valorizzazione del dato di Raccolta Netta: si specifica che la comunicazione del dato è dovuta. L’impostazione fornita per la sua determinazione è corretta. Derivati OTC: Valorizzazione del dato di Stock: l’impostazione fornita è corretta. Valorizzazione del dato di Raccolta Lorda: l’impostazione fornita è corretta. Valorizzazione del dato di Raccolta Netta: si specifica che la comunicazione del dato è dovuta. L’impostazione fornita per la sua determinazione è corretta. Certificates, warrant e covered warrant: Categorizzazione degli strumenti: i warrant e i covered warrant non devono essere inseriti nella categoria “Certificates”, bensì devono essere ricompresi nella categoria “Derivati”. Valorizzazione del dato di Stock: l’impostazione fornita è corretta. Valorizzazione del dato di Raccolta Lorda: il dato relativo alla raccolta lorda dovrà essere fornito in conformità a quanto indicato nel Manuale operativo di Assoreti.Valorizzazione del dato di Raccolta Netta: il dato relativo alla raccolta netta dovrà essere fornito in conformità a quanto indicato nel Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di Assoreti.

5.7 Le segnalazioni devono riferirsi solo ai promotori interni (dipendenti dell’SGR) o anche ai collaboratori esterni? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione dovrà riguardare solo i promotori dipendenti ovvero in possesso di un contratto di mandato/agenzia.

5.8 Sono corrette le seguenti definizioni? 1) Raccolta lorda = importi sottoscritti sulle singole categorie di prodotti finanziari e servizi al netto delle commissioni di sottoscrizione; 2) Raccolta netta = somma algebrica degli importi sottoscritti (al netto delle commissioni di sottoscrizione) ed importi rimborsati. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Confermemente a quanto risulta dal Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche Associative di ASSORETI le comunicazioni riguardanti i dati di raccolta lorda devono essere effettuate al lordo delle relative commissioni di sottoscrizione mentre quelle riguardanti i dati di raccolta netta devono essere effettuate al netto delle relative commissioni di uscita.

5.9 Per clienti in uscita, si intendono quelli che comunicano specificamente la revoca del Contratto di Collocamento ovvero anche coloro che hanno chiesto il rimborso, anche totale, dei prodotti finanziari senza la revoca del predetto contratto? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Per clienti in uscita si intendono solo quelli che hanno specificamente comunicato la revoca dal Contratto di Collocamento nel periodo oggetto della segnalazione. Non sono quindi “clienti in uscita” coloro che hanno chiesto il rimborso, anche totale, dei prodotti finanziari senza la revoca del predetto contratto.

5.10 La prima segnalazione deve essere costituita da un unico flusso di dati riguardante l’intero anno 2010 ovvero devono essere effettuati due differenti invii uno per il primo semestre ed uno per il secondo semestre? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La comunicazione deve essere effettuata tramite due differenti flussi informativi di cui il primo flusso ha ad oggetto il primo semestre 2010 mentre il secondo ha ad oggetto il secondo semestre 2010.

5.11 Gli importi devono essere segnalati per intero ovvero in migliaia di euro? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Gli importi in essa contenuti dovranno essere in euro con due cifre decimali senza separatore delle migliaia e utilizzando il punto come separatore decimale.

5.12 La segnalazione è dovuta nel caso in cui il soggetto obbligato alla segnalazione abbia un promotore finanziario dipendente che promuove esclusivamente il servizio di consulenza finanziaria? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La comunicazione non è dovuta. Qualora uno o più promotori dovessero effettuare il collocamento di uno degli strumenti finanziari previsti nelle categorie indicate nel predetto allegato la sopra citata comunicazione sarà dovuta secondo quanto previsto dalla predetta delibera.

5.13 La segnalazione è dovuta anche se: – nel corso del 2010 il soggetto obbligato alla segnalazione non aveva in essere accordi di collocamento/distribuzione di prodotti e servizi di terzi (stante la recente modifica della compagine sociale e quindi la fase di sostanziale start up); – i promotori finanziari in carico al soggetto obbligato sono tutti dipendenti e la loro remunerazione non è in alcun modo legata alla portafogliazione, né prevede regimi provvigionali nemmeno integrativi della remunerazione fissa contrattualmente prevista; – la clientela non è assegnata specificatamente ad un promotore piuttosto che ad un altro. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La comunicazione non è dovuta. Qualora uno o più promotori dovessero effettuare il collocamento di uno dei prodotti finanziari previsti nelle categorie indicate nel predetto allegato la sopra citata comunicazione sarà dovuta secondo quanto previsto dalla predetta delibera.

5.14 La segnalazione deve riguardare: 1) esclusivamente i promotori (iscritti all’albo) che, indipendentemente dal rapporto con l’Intermediario, collocano effettivamente fuori sede, ovvero anche gli addetti alla clientela, iscritti all’Albo Promotori ma che non svolgono attività offerta fuori sede ovvero la svolgono solo occasionalmente; 2) anche i soggetti non in possesso della qualifica di promotore finanziario; 3) anche gli addetti con contratto di collaborazione che operano solo all’interno dei locali dell’Intermediario di riferimento?

Nella tabella denominata “promotori finanziari agenti” devono essere riportate le masse relative agli agenti che, seppur promotori, collocano solo in filiale? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La comunicazione è dovuta esclusivamente per i soggetti che dispongono della qualifica di promotore finanziario, sono iscritti al relativo Albo e sono stati incaricati da un Intermediario allo svolgimento dell’offerta fuori sede e che in relazione a tale incarico abbiano percepito dall’Intermediario direttamente o indirettamente provvigioni, indipendentemente dal fatto che siano agenti o mandatari ovvero dipendenti. In particolare la predetta comunicazione dovrà fare riferimento sia all’operatività posta in essere fuori sede sia ai contratti conclusi all’interno delle dipendenze della banca con l’unica specificazione che per i promotori finanziari dipendenti deve essere riportato il numero delle operazioni fuori sede effettivamente concluse nel corso del semestre oggetto della segnalazione.

5.15 La segnalazione deve riguardare anche i dati concernenti le provvigioni pagate ai promotori relative alle categorie di prodotti/strumenti finanziari diverse da quelle indicate nella delibera? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Le provvigioni pagate ai promotori e inerenti a categorie di prodotti diverse da quelle specificamente individuate nella delibera devono essere segnalate all’interno della categoria denominata “altro”.

5.16 La segnalazione deve riguardare: 1) i fondi pensione sottoscritti dalla clientela ed emessi da una SGR? In caso affermativo in quale categoria di prodotti finanziari devono essere indicati?; 2) il saldo dei conti correnti in termini sia di raccolta lorda che di raccolta netta che di stock? In caso affermativo in quale categoria di prodotti finanziari deve essere indicato?; 3) con riferimento alla tabella concernente i dati aggregati, le provvigioni pagate dal cliente ovvero quelle percepite dalla Banca? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione, nel caso in esame, deve seguire i seguenti criteri:

i fondi pensione sottoscritti dalla clientela non devono essere oggetto di segnalazione non rientrando tra i prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ramo III e V);

i saldi dei conti correnti non devono costituire oggetto della sopra citata comunicazione in quanto non rientrano nella categoria di prodotti finanziari così come indicato dall’art. 1 comma 1, lettera u) del TUF;

le provvigioni che costituiscono oggetto della predetta segnalazione sono tutte quelle percepite dalla classe di promotori di riferimento suddivise per le diverse categorie di prodotto evidenziate dall’allegato II.10.

5.17 Le operazioni di switch devono essere considerate come una singola operazione ovvero come due distinte operazioni? 2) Le operazioni di rimborso, rimborsi programmati e RID devono essere oggetto di segnalazione?; 3) I reclami ricevuti durante il periodo di riferimento della segnalazione ma relativi all’attività posta in essere da promotori finanziari il cui mandato di agenzia è stato revocato precedentemente al periodo oggetto di segnalazione devono essere oggetto di comunicazione? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione, nel caso in esame, deve seguire i seguenti criteri:

le operazioni di switch devono essere indicate come singola operazione essendo il relativo rimborso e il successivo reinvestimento necessariamente collegati alla natura dell’operazione medesima, mentre non devono essere conteggiati i rimborsi programmati bensì si devono considerare, nel numero delle operazioni fuori sede, la stipula iniziale del contratto di rimborso programmato avvenuta fuori sede;

devono essere considerati i reclami pervenuti nel semestre oggetto di segnalazione e riferiti a promotori che nel medesimo semestre risultino titolari di contratto di mandato o di agenzia ovvero risultino dipendenti del soggetto segnalante.

5.18 La segnalazione è dovuta nei seguenti casi? 1) Nel caso in cui il promotore finanziario, con mandato, rivesta la carica di Amministratore del soggetto vigilato che gli ha conferito il mandato medesimo pur non avendo mai di fatto svolto attività di offerta fuori sede?; 2) Nel caso di promotori finanziari dipendenti per i quali l’Intermediario di riferimento non abbia formalizzato alcun incarico per l’attività di offerta fuori sede? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione, nel caso in esame, deve seguire i seguenti criteri:

la segnalazione non è dovuta nel caso in cui il promotore finanziario (che nella fattispecie riveste la carica di Amministratore del soggetto vigilato che gli ha conferito l’incarico) non abbia svolto ovvero non svolga attività di offerta fuori sede e non percepisca dall’Intermediario direttamente o indirettamente provvigioni relative a tale attività;

la segnalazione relativa ai promotori finanziari dipendenti è dovuta qualora nell’iscrizione all’Albo vi sia l’indicazione di un intermediario di riferimento anche in assenza di operatività svolta fuori sede. A tal proposito si precisa che la segnalazione dovrà riguardare l’intera operatività svolta dai promotori, indipendentemente dal fatto che sia stata conclusa o meno presso le dipendenze del soggetto abilitato, con l’indicazione del “numero” delle operazioni che tra quelle segnalate siano state concluse fuori sede.

5.19 Sono corretti i seguenti criteri di calcolo per un Intermediario che presti i seguenti servizi di investimento:

1) Gestione di portafogli (di seguito definito “gestione”);

2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini (di seguito definiti congiuntamente “negoziazione”);

3) Consulenza in materia di investimenti (di seguito definito “consulenza”).

Raccolta lorda

Gestione: vengono considerati gli apporti sia di liquidità sia di strumenti finanziari.

Negoziazione: viene effettuata la somma in valore assoluto del controvalore degli acquisti, controvalore delle vendite e del controvalore delle operazioni sul capitale (esclusi incassi di cedole e dividendi) per tutte le tipologie di strumenti finanziari. La liquidita’ per i servizi di Negoziazione non e’ considerata in alcun modo: nel caso in cui un promotore acquisisca in un semestre uno o più clienti che apportano soltanto liquidità e che non effettuano alcuna operazione in strumenti finanziari, la segnalazione viene generata senza tenere conto di tali apporti, pur essendo stati acquisiti nuovi clienti.

Raccolta netta

Gestione: viene considerata la raccolta lorda al netto dei prelievi sia di liquidità sia di strumenti finanziari.

Negoziazione: viene effettuata la differenza tra (il controvalore degli acquisti + il controvalore degli apporti di strumenti finanziari + controvalore operazioni sul capitale) e (il controvalore delle vendite + il controvalore dei prelievi di strumenti finanziari + controvalore operazioni sul capitale + il controvalore dei rimborsi).

Stock

Gestione: il dato viene elaborato con riferimento alla valorizzazione dell’intero patrimonio, costituito sia da strumenti finanziari sia dalla liquidità.

Negoziazione: il dato viene elaborato soltanto con riferimento alla valorizzazione degli strumenti finanziari.

La liquidità viene trattata in modo differenziato, sulla base del servizio di investimento a cui si riferisce? Peraltro, con tale impostazione, nei servizi di Negoziazione i portafogli dei clienti costituiti unicamente da liquidità non vengono considerati.

Definizione classi

Le classi di appartenenza dei promotori sono elaborate sulla base del rapporto tra la raccolta lorda del singolo promotore rispetto al valore di riferimento (costituito dalla raccolta lorda individuale più elevata). La raccolta lorda, tuttavia, e’ rappresentata in Gestione dagli apporti di patrimoni e in Negoziazione dai volumi intermediati: le classi quindi vengono determinate dalla somma dei patrimoni apportati in Gestione e dei controvalori scambiati nella Negoziazione.

Valorizzazione titoli obbligazionari

Sia in Gestione sia in Negoziazione i titoli obbligazionari sono valorizzati:

– al corso secco nei dati relativi alla raccolta lorda e netta (sia per gli apporti sia per le operazioni di compravendita)

– al corso tel quel (comprensivo di ratei e di scarti di emissione) nei dati di stock.

Obbligazioni strutturate

Il dato di raccolta lorda riferito al “di cui obbligazioni strutturate” e “di cui obbligazioni emesse dal Gruppo” fa riferimento soltanto al collocamento sul mercato primario e non anche all’intermediazione lorda sul mercato.

Provvigioni

Provvigioni di negoziazione: le provvigioni calcolate sulle commissioni di negoziazione vengono indicate nella categoria “Altre provvigioni”. E’ possibile indicare tali provvigioni su un’unica riga abbinata alla categoria “Altro”, sia nella sezione riferita alle singole classi di promotori finanziari, sia nella sezione riferita ai dati aggregati relativi alla rete?

Nella sezione riferita alle classi di promotori finanziari, nel dato “Provvigioni percepite dalla classe” viene indicato anche il dato relativo alle altre commissioni.

Giroconti interni

I giroconti interni (di liquidità e/o strumenti finanziari) tra portafogli appartenenti ad uno stesso promotore, vengono considerati nell’elaborare i dati di raccolta lorda/netta per la Gestione e i dati di raccolta netta per la Negoziazione.

Consulenza

I dati riferiti al servizio di consulenza vengono indicati nella categoria di prodotti e servizi denominata “Altro”, indicando soltanto il numero dei clienti (a fine semestre, in entrata e in uscita) e le provvigioni. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

La segnalazione, nel caso in esame, deve seguire i seguenti criteri:

Raccolta lorda

Sono corretti i criteri forniti per il calcolo della raccolta lorda sia con riferimento al servizio di gestione che a quello di negoziazione. Per quanto riguarda l’apporto di liquidità nel servizio di negoziazione è corretto non considerarlo se il medesimo non viene impiegato per l’effettuazione di operazioni di investimento. Si precisa che gli eventuali clienti acquisiti dal promotore nel semestre di riferimento che abbiano conferito esclusivamente liquidità e che non abbiano effettuato alcuna operazione su strumenti finanziari devono comunque essere considerati nel computo della voce “clienti in entrata”.

Raccolta netta

Sono corretti i criteri forniti per il calcolo della raccolta netta sia con riferimento al servizio di gestione che a quello di negoziazione.

Stock

Sono corretti i criteri forniti per il calcolo dello stock sia con riferimento al servizio di gestione che a quello di negoziazione.

Definizione classi

Allo stato attuale è corretto il criterio fornito per la determinazione delle classi.

Valorizzazione titoli obbligazionari

Il criterio fornito non è corretto. I titoli obbligazionari devono essere valorizzati nel seguente modo:

al corso secco nei dati di stock;

al corso tel quel (prezzo di conclusione del contratto comprensivo di ratei e scarti di emissione) nei dati relativi alla raccolta lorda e netta.

Obbligazioni strutturate

Si conferma che i dati relativi alla raccolta lorda sulle “obbligazioni strutturate” e sulle “obbligazioni emesse dal Gruppo” devono riferirsi al solo collocamento sul mercato primario così come individuato nella nota di raccordo alla delibera Consob n. 17297 inserita nel Manuale operativo di Assoreti.

Provvigioni

Nel merito si precisa quanto segue:

le provvigioni calcolate sulle commissioni di negoziazione sono da indicare nella categoria “Altre provvigioni”;

le provvigioni di negoziazione sia riferite ai dati per classe di promotori sia riferite ai dati aggregati di rete possono essere inserite all’interno della categoria “altro” qualora non sia possibile associarle ad una delle categorie di prodotto finanziario indicate nell’allegato sopra citato;

eventuali altre provvigioni non esplicitate nella nota n. 3 del citato allegato II.10 devono comunque essere considerate nel computo della voce “Provvigioni percepite dalla classe”.

Giroconti interni

I giroconti tra portafogli appartenenti ad uno stesso promotore devono essere considerati nell’elaborazione dei dati di raccolta lorda e netta per il servizio di gestione e di negoziazione.

Consulenza

I dati relativi al servizio di consulenza devono essere indicati nella categoria denominata “Altro” unitamente alle provvigioni collegate all’erogazione del servizio medesimo. Il numero di clienti in entrata e in uscita costituisce un dato da segnalare con riferimento all’intera operatività posta in essere dalla classe di promotori considerata.

5.20 E’ corretto considerare gli ETF e gli ETC tra le azioni? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Gli ETF e gli ETC dovranno essere segnalati unitamente ai relativi dati di stock, raccolta e provvigioni all’interno della categoria denominata “Altro”.

5.21 Chiarire le modalità di indicazione dei dati concernenti i fondi chiusi quotati e gli OICR detenuti in mera custodia sui quali vengono percepite solo provvigioni sottoscrizione/switch, di mantenimento e di uscita ovvero solo provvigioni di negoziazione. [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

I dati inerenti ai fondi chiusi quotati ed agli OICR detenuti in mera custodia devono confluire nella categoria corrispondente all’effettivo regime provvigionale applicato. In particolare, se per i medesimi prodotti sopra citati sono previste provvigioni di sottoscrizione/switch ovvero di mantenimento o di uscita gli stessi dovranno essere inseriti nelle rispettive categorie facenti parte del risparmio gestito. Nel caso in cui siano percepite esclusivamente provvigioni di negoziazione gli stessi dovranno essere inseriti nella categoria denominata “Azioni” relativa al risparmio amministrato.

5.22 Per le gestioni patrimoniali è corretto considerare come dato di stock il controvalore della gestione al termine del periodo di riferimento oggetto della segnalazione (cioè il dato del rendiconto) comprensivo di liquidità e posizioni in OICR, fondi speculativi, azioni, etc..? La liquidità detenuta su clientela amministrata deve essere oggetto di segnalazione? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b]

Il dato di stock relativo alle gestioni patrimoniali dovrà essere comprensivo di tutte le posizioni detenute dalla gestione medesima su tutti gli strumenti finanziari sottostanti. Il dato relativo ai sottostanti non dovrà essere indicato nelle singole categorie previste al fine di evitarne la duplicazione. La liquidità detenuta su clientela amministrata non dovrà essere oggetto di specifica segnalazione.

6. Dati sull’operatività svolta nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

6.1 – Qualora un prodotto finanziario assicurativo (a seconda della sua struttura) sia identificato da un codice principale e da uno o più codici secondari, è possibile indicare soltanto il primo, a condizione che vengano considerate tutte le provvigioni percepite relative anche agli eventuali codici secondari? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.m, I.2.DS.g, I.6.DS.f, I.7.DS.f, I.11.DS.f]

Nel caso prospettato, gli intermediari saranno tenuti ad indicare i codici che consentono di individuare lo specifico prodotto effettivamente sottoscritto dai clienti. Quindi, ove disponibili, andranno indicati i “codici secondari”.

6.2 – Il campo “Codice fiscale dell’emittente” può essere lasciato in bianco, qualora l’emittente sia un’impresa non residente in Italia? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.m, I.2.DS.g, I.6.DS.f, I.7.DS.f, I.11.DS.f]

Nel caso in cui l’emittente sia un’impresa non residente in Italia e non sia comunque disponibile il codice fiscale di tale emittente, il campo “codice fiscale dell’emittente” può non essere compilato.

6.3 – Nel campo “Provvigioni percepite” si deve indicare l’aggregato comprendente sia le commissioni di sottoscrizione che quelle di gestione/mantenimento? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.m, I.2.DS.g, I.6.DS.f, I.7.DS.f, I.11.DS.f]

Nel campo “provvigioni percepite” andranno indicate in maniera aggregata, qualora esistenti, sia le commissioni di sottoscrizione che quelle di gestione/mantenimento.

7. Informazioni concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio del fondo immobiliare

7.1 – Con riguardo alla trasmissione dei dati relativi ai primi due semestri del 2009 e al primo semestre 2010, la rappresentazione degli immobili acquistati/presenti/venduti deve essere indicata per ogni semestre di riferimento ovvero è sufficiente illustrare la situazione complessiva degli immobili esistenti al 30 giungo 2010, fornendo indicazione, altresì, delle operazione di vendita e acquisto compiute dal 1 gennaio 2009? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Si ritiene sia opportuno che la rappresentazione dello stato patrimoniale riferito agli immobili esistenti nonché alle operazioni di vendita e acquisto compiute sia riferita ad ogni singolo semestre.

7.2 – Nel caso in cui si proceda alla vendita come corpo unico di due unità immobiliari (nella fattispecie trattasi di un magazzino e spazio ufficio annesso) appartenenti a due distinte categorie catastali (logistica e uffici), è corretto rappresentare le due unità su due righe distinte, ovvero è sufficiente riportare le relative indicazioni su una sola riga dando specificazione nelle note che trattasi di due unità immobiliari? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Si ritiene corretto dare la rappresentazione su due righe distinte poiché si è in presenza di due cespiti immobiliari appartenenti a due diverse categorie catastali e dunque riconducibili a due distinti indici di riferimento per la determinazione delle relative rendite catastali.

7.3 – Con riferimento all’inserimento del codice ISIN al portatore identificativo del Fondo immobiliare, nell’ipotesi in cui il fondo medesimo presenti due classi di quote con relativi codici ISIN, nel compilare l’allegato in questione occorre dare indicazione dei due distinti codici identificativi? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

No, deve essere inserito il codice ISIN della classe di quote più rappresentativa.

7.4 – Come deve essere compilata la tavola 2 – gestione da parte del fondo di immobili e diritti reali immobiliari – relativamente ai campi “importo iniziale del finanziamento” e “debito residuo alla data di riferimento” nel caso di finanziamento contrattualizzato ma non ancora interamente erogato, come, ad esempio, nelle operazioni di sviluppo? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Con riferimento alla fattispecie sopra descritta, si ritiene che nell’ipotesi di linee di credito messe a disposizione del fondo, debba essere comunicato il solo valore del finanziamento accordato ed il debito residuo. Pertanto, nel caso di una linea di credito concessa pari a 100, con un finanziamento effettivamente erogato pari 40 e rimborsato per 20, nella tavola 2 dell’Allegato II.24, nel campo “importo iniziale del finanziamento” deve essere registrato l’importo della o linea di credito accordata (anche se utilizzata parzialmente) e quindi nell’esempio il valore pari a 100. Nel campo “debito residuo alla data di riferimento” andrà invece segnalato il valore 20 (ossia il debito residuo alla data di riferimento e quindi l’importo effettivamente utilizzato)

7.5 – Con riferimento alla compilazione delle tavole nn. 1, 2 e 3 relativamente al campo “Codice Immobile”, è corretto estendere anche agli immobili di natura commerciale le modalità di raccolta dati previste alla nota 2? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

No. In relazione al campo sopra indicato, la nota 2 si riferisce esclusivamente agli immobili con destinazione d’uso prevalente residenziale e ai i fondi immobiliari c.d. a sviluppo nel caso di elevata frammentazione catastale riscontrabile nei rilievi planimetrici.

7.6 – Nella compilazione delle tre tavole contenute nell’Allegato II.24 è corretto differenziare in maniera adeguata la particolare tipologia dei fondi immobiliari c.d. a sviluppo, in particolare nella trascrizione dei dati riferiti al campo “Superficie commerciale lorda” e “Codice immobile”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

La segnalazione dei dati relativi al campo “Superficie commerciale lorda nel caso di fondi immobiliari c.d. a sviluppo (terreni agricoli da sviluppare ovvero lotti sui quali insistono fabbricati da destinare alla demolizione) avverrà a SAL (Stato Avanzamento Lavori). In particolare:

nel caso di un terreno agricolo, la prima segnalazione sarà pari alla superficie del terreno (ad esempio 10.000 mq) e successivamente saranno a SAL (ad esempio il primo anno, 11.000 mq il secondo anno 12.000 mq e così via… ). Nel caso di ritardi dell’avvio delle operazioni di sviluppo la segnalazione sarà pari 10.000 (fino a quando non si avvieranno i lavori);

nel caso, invece, di immobili destinati alla demolizione – non avendo senso l’indicazione di una superficie commerciale da demolire – si segnalerà la superficie del terreno (pari ad esempio a 10.000 mq) nel campo superficie commerciale lorda e immobile da demolire nel campo osservazioni. Una volta demolito l’immobile ed avviati i lavori le segnalazioni avverranno a SAL. (ad esempio il primo anno, 11.000 mq il secondo anno 12.000 mq e così via). Nel caso di terreni/immobili con elevata frammentazione catastale riscontrabile nei rilievi planimetrici (fondi immobiliari c.d. a sviluppo) nel campo “Codice immobile” dovrà essere inserita la stringa derivante dall’unione di: “Comune”+”;”+”CAP”. Per le città principali dovrà essere indicato un unico CAP. La stringa va compilata esclusivamente con lettere minuscole e senza l’indicazione di alcuna abbreviazione e/o punteggiatura e/o spazi vuoti nella medesima. Nel successivo campo “Eventuali osservazioni /altro” dovrà essere precisato il numero complessivo dei terreni/immobili aggregati.

7.7 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 1- All. II.24) se nelle valutazioni degli esperti indipendenti non fossero indicati il Cap Out o/e Risk Out e possibile non compilare i relativi campi? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Il tasso di Risk Out non è mai richiesto. Il tasso di Cap Out (tasso di capitalizzazione di una rendita perpetua, normalmente pari al tasso di attualizzazione al netto delle commissioni di vendita e del tasso di Risk Out) deve essere inserito nel caso di utilizzo del metodo DCF.

7.8 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 1- All. II.24) nel caso in cui l’esperto indipendente abbia utilizzato un metodo di valutazione misto, senza prevedere un tasso di “Cap Out” in uscita, ma solo il metodo di trasformazione, come devono essere valorizzati i campi “Cap Out” e “Numero Anni”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Nel caso in cui l’esperto indipendente abbia utilizzato un metodo di valutazione misto (DCF e metodo di trasformazione), si deve indicare SI nel campo metodo di trasformazione e indicare; a) nel campo tasso cap-out il rapporto tra il canone complessivo maturato negli ultimi 12 mesi e il valore di trasformazione; b) nel campo numero di anni il periodo al termine del quale si calcola il valore di trasformazione; c) nel campo tasso di attualizzazione il relativo tasso; d) nei campi secondo tasso di attualizzazione e anno di applicazione del secondo tasso eventuali valori relativi”

7.9 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 1- All. II.24) nel caso di più valutazioni da parte dell’esperto indipendente su uno stesso immobile quale metodo deve essere segnalato? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Come previsto nella nota 9) dell’allegato II.24, nel caso di più valutazioni da parte di un esperto indipendente su uno stesso immobile, si richiede di indicare le informazioni richieste per i diversi metodi utilizzati, ovvero per i metodi: confronto di mercato, costo di ricostruzione, della trasformazione, indicare il valore SI, per il metodo della capitalizzazione del reddito indicare il tasso di capitalizzazione; per il metodo DCF i dati relativi; per altro metodo, indicare il metodo utilizzato.

7.10 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 1- All. II.24) qualora l’esperto indipendente fornisca una valutazione come range cosa deve essere indicato nella segnalazione? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

In tal caso si deve inserire un valore puntuale indicato dall’esperto come fair value e non un range di valutazione.

7.11 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 1- All. II.24) come deve essere valorizzato il campo “Tasso di capitalizzazione” in presenza di più di un tasso di capitalizzazione? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

In questo caso indicare il tasso di capitalizzazione medio ponderato che rende la sua applicazione equivalente a quella dei singoli tassi per tutto il periodo considerato.

7.12 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 2- All. II.24) il campo “Quota di possesso” nella sezione “Diritti Reali detenuti dal fondo” la quota percentuale di possesso deve essere indicata sia nel caso di acquisto diretto e sia nel caso di acquisto di quote di partecipazione in società immobiliari? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Si, deve essere indicata in entrambi i casi.

7.13 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 2- All. II.24) il campo “Debito Residuo” nella sezione “Finanziamenti ipotecari/leasing finanziari” e sufficiente indicare il debito allocato su ogni singolo immobile (cd. ALA) o è necessario ricalcolare il debito su ogni immobile (cd. Loantovalue)? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

In tale fattispecie occorre ricalcolare il debito su ogni immobile (cd Loantovalue).

7.14 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 2- All. II.24) il dato relativo al campo “Garanzie Ipotecarie” stipulate dal fondo nel caso in cui la garanzia dovesse essere fornita non per un singolo immobile detenuto in portafoglio ma per una pluralità di immobili come deve essere segnalato? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Nel caso in cui esista solo una garanzia ipotecaria iscritta sul singolo immobile si inserisce l’importo relativo; nel caso in cui, invece, la garanzia sia stata iscritta su un insieme di immobili il valore totale della stessa si distingue su ciascuno in maniera proporzionale ai più recenti valori degli immobili in portafoglio. Qualora esistano entrambe le tipologie di garanzie si somma alla garanzia trascritta sul singolo immobile la quota parte di quella iscritta su una pluralità di immobili di cui l’immobile fa parte.

7.15 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 2- All. II.24) come deve essere valorizzato il campo “Tipologie di finanziamenti” nel caso per un medesimo immobile fossero presenti due tipologie di finanziamento (ad esempio un finanziamento ipotecario e uno fondiario)? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

I mutui fondiari possono essere segnalati come mutui ipotecari.

7.16 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 2- All. II.24) come deve essere valorizzato il campo “Diritti reali acquisiti dal fondo” nel caso in cui il fondo provveda all’acquisto di una partecipazione in una società immobiliare è corretto ritenere che l’indicazione della quota % di possesso debba essere riportata solo qualora vengano raggiunte delle sogli di partecipazione di controllo? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Si, e corretto.

7.17 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 2- All. II.24) quale informazione deve contenere il campo “superficie commerciale lorda totale”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Tale campo deve contenere il valore indicato dall’esperto indipendente e contestualmente devono essere compilati i campi relativi al tipo di calcolo prescelto dall’esperto.

7.18 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 2- All. II.24) è corretto considerare come importo iniziale quello accordato alla sottoscrizione del contratto dell’ente finanziatore? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

In casi di finanziamenti non “bullet” occorre indicare la somma massima effettivamente erogata fino alla data di riferimento della segnalazione.

7.20 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 2- All. II.24) nel caso di finanziamenti su immobili che vengono detenuti in una quota percentuale è corretto, in relazione ai dati di riferimento (es. debito residuo), inserire la sola percentuale di possesso? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Nel caso di investimenti detenuti in quota parte tutte le informazioni (valore, finanziamento, ecc.) devono essere riferite alla stessa quota parte.

7.21 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 3- All. II.24) nel caso di cessione di più unità residenziali effettuate nello stesso comune è corretto l’inserimento di un solo record o è necessario effettuare la suddivisione delle cessione per data di cessione? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

E’ necessario effettuare la suddivisione delle cessioni per data di cessione.

7.21.bis – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 3- All. II.24) la suddivisione delle cessioni di porzioni immobiliari deve essere fatta per immobile e non per comune? Es. nell’ipotesi in cui nello stesso comune il fondo sia proprietario di due immobili entrambi in vendita frazionata, come devono essere indicate le vendite frazionate? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Dipende dalla data di cessione dei due immobili.

Esempio: se nello stesso comune si hanno due palazzine “A” e “B” che contengono 50 appartamenti ognuno, se in data 31/01/2011 sono stati venduti due appartamenti uno nella palazzina “A” e uno nella palazzina “B” la segnalazione dovrà essere effettuata solo su una riga è sarà riferita alla somma dei due appartamenti venduti. Se gli stessi appartamenti fossero stati venduti uno il 31/01/2001 e uno il 01/02/2011 allora la segnalazione deve essere effettuata su due righe differenti.

7.21.ter – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 3- All. II.24) per ogni singola vendita frazionata relativa al medesimo immobile deve essere indicato il valore di congruità rilasciato dall’esperto indipendente oppure è necessario sommare i valori di congruità relativi alle vendite frazionate realizzate nel semestre di riferimento? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Il raggruppamento delle informazioni è fatto per chiave univoca (c.a.p. e data di cessione) quindi, se si vendono due appartamenti dello stesso comune, nello stesso giorno, faccio una riga sola in cui metto la somma dei valori di congruità dei due appartamenti. Diversamente indico distintamente le informazioni. Pertanto, non è previsto il raggruppamento delle vendite realizzate nel semestre.

7.22 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 3- All. II.24) nel caso in cui una SGR ceda a un’altra società di gestione (SGR cessionaria) un fondo immobiliare e tale cessione avvenga, in ordine temporale all’interno dei semestri I e II 2009 e I semestre 2010 (regime transitorio) a quale SGR spetta l’invio dei dati? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Nel caso di gestione del fondo (differente dalla delega di gestione) la segnalazione deve essere effettuata dalla società che detiene il fondo alla data di fine periodo.

7.23 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 3- All. II.24) nel caso di una gestione parziale del fondo, a chi spetta l’obbligo dell’invio dei dati nel semestre di riferimento, alla società cessionaria o cedente? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

La segnalazione nel semestre di riferimento deve essere fatta da chi ha istituito il fondo a prescindere dal fatto che abbia delegato la gestione parzialmente a più soggetti.

7.24 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 3- All. II.24) nel caso sia prevista la vendita frazionata in più anni di un immobile residenziale, è possibile dare indicazione della previsione di cessione frazionata (espressa in termini percentuali) nel campo Osservazioni?

Si, l’indicazione va effettuata nel campo Osservazioni.

7.25 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 3- All. II.24) nel campo data di cessione deve essere indicata la data effettiva della cessione del bene o può essere indicato l’intero periodo di vendita frazionata indicato nel Business Plan?

Nel campo data deve essere inserita la data effettiva di cessione.

7.26 – Nella Segnalazione composizione portafogli immobiliare (Tavola 3- All. II.24) come deve essere valorizzato il campo “Range/valore di congruità definito dall’esperto indipendente” nell’ipotesi di vendite frazionate, deve essere inserito il valore del giudizio di congruità relativo alle sole unità vendute o il valore del giudizio di congruità relativo all’intero listino? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.t]

Il campo deve essere valorizzato con il valore di congruità riguardante le sole unità cedute. Se si è alla presenza di vendite frazionate, sarà indicato, per ognuna di tale vendita, il valore di congruità riguardante la singola porzione venduta ma solo se nella stessa giornata non sono stati venduti più appartamenti situati nello stesso c.a.p.

8. Informazioni concernenti i fondi chiusi mobiliari (private equity)

8.1 – Nella Sezione “Codice ISIN OICR”, nel caso in cui ci siano più quote al portatore, e quindi più codici ISIN differenti, gli stessi devono essere inseriti per tutte le classi di quote emesse? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.s, I.14.DS.u]

Nell’Allegato II.23 (informazioni da regolamento del fondo), sezione “Codice ISIN OICR”, devono essere segnalati i diversi codici ISIN al portatore per tutte le classi di quote emesse.

Nell’Allegato II.25 (informazioni da rendiconto del fondo) andrà invece segnalata nella sezione “Codice ISIN OICR”, la classe di quote più rappresentativa per evitare duplicazioni di dati già disponibili.

8.2 – Nella Sezione “Caratteristiche del fondo” cosa si intende per “Rendimento obiettivo” e “Hurdle rate”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.s]

L’Obiettivo di rendimento rappresenta il tasso implicito oltre il quale l’investimento è in grado di generare valore. Tecnicamente è il tasso di sconto, che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa netti attesi nel tempo all’investimento iniziale.

L’Hurdle rate (tasso soglia) identifica il tasso di rendimento al superamento del quale viene riconosciuta alla SGR la commissione di overperformance.

Tali parametri devono essere inseriti solo se specificati nel regolamento di gestione del fondo. Qualora non siano definiti in misura fissa ma in modo parametrico si deve utilizzare il “campo osservazioni” per rappresentare la formula prevista nel regolamento.

8.3 – Nella Sezione “Informazioni relative al finanziamento dell’operazione di acquisto della società target”, cosa si intende per “Importo del finanziamento complessivo dell’operazione (€)”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.u]

In tale campo deve essere comunicato l’indebitamento complessivo dell’operazione intendendosi per tale il valore ottenuto dalla somma del: 1) debito presente nel veicolo direttamente detenuto dal fondo; 2) debito complessivo detenuto attraverso la catena di controllo societario che ha consentito di finalizzare l’operazione; 3) refinancingdebt della società target oggetto dell’operazione.

9. Informazioni concernenti i fondi immobiliari

9.1 – Come deve essere valorizzato il campo dell’allegato II.22 relativo alla “Data di scadenza” del fondo? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.r]

La compilazione della “Data di scadenza” deve seguire le indicazioni del regolamento. Ad esempio nel caso di regolamenti che prevedano “La durata del Fondo è fissata con scadenza al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avviene il richiamo degli impegni” tale segnalazione dovrà essere successiva a tale accadimento.

10. Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi ed informazioni concernenti gli eventi straordinari ad essi relativi

10.1 – I gestori di fondi mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati devono trasmettere le Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi ed informazioni concernenti gli eventi straordinari ad essi relativi? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.n, I.14.DS.o, I.15.DS.i, I.15.DS.l]

La presente sezione non deve essere compilata per la “commercializzazione di OICR propri” la cui offerta è preceduta dalla pubblicazione di un prospetto. In tutti gli altri casi occorre effettuare la segnalazione.

10.2 – Quali date devono essere indicate in merito all’esatta individuazione del momento di avvio e di interruzione della commercializzazione di OICR chiusi a riapertura? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.n, I.14.DS.o, I.15.DS.i, I.15.DS.l]

Si ritiene sia corretto far corrispondere la data di avvio all’apertura della prima sottoscrizione delle quote, mentre la data di interruzione corrisponde alla chiusura parziale dell’attività di sottoscrizione. Ciò, naturalmente, si verrebbe a verificare anche per le successive fasi di riaperture e chiusure di sottoscrizione.

10.3 – Quando una SGR svolge attività di commercializzazione di OICR di terzi, quali date occorre indicare, ai fini della compilazione dell’Allegato II.19 al Manuale, come data di “avvio commercializzazione” e data di “interruzione commercializzazione”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.n, I.14.DS.o, I.15.DS.i, I.15.DS.l]

Nell’ipotesi in oggetto, il campo “avvio commercializzazione” deve riportare la data di efficacia della convenzione con la quale la SGR ha ricevuto dal soggetto terzo l’incarico di commercializzare le quote o azioni dei relativi OICR e, rispettivamente, il campo “interruzione commercializzazione” deve riportare la data di termine dell’efficacia della suddetta convenzione (qualsiasi siano le modalità di scioglimento della convenzione stessa, ad esempio, risoluzione, recesso, ecc…).

Per completezza, si precisa che, nel caso in cui la commercializzazione abbia ad oggetto OICR di terzi esteri, la data di “avvio commercializzazione” – che, come detto, coincide con la data di efficacia dell’incarico di commercializzazione – può essere posteriore alla data a partire dalla quale le quote o azioni dell’OICR estero considerato sono commercializzate in Italia, ma non anteriore alla medesima.

L’impostazione descritta è coerente con la finalità dell’informativa in questione che è quella di conoscere il momento a partire dal quale una determinata SGR commercializza le quote o azioni di uno o più determinati OICR di terzi (italiani o esteri).

11. Informazioni concernenti la composizione di portafoglio dei fondi chiusi mobiliari (private equity)

11.1 – Le informazioni concernenti la composizione di portafoglio dei fondi chiusi mobiliari devono essere trasmesse nel caso in cui le società target siano detenute direttamente dal fondo? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.u]

No. La presente scheda deve essere compilata per ciascuna società target detenuta indirettamente tramite veicoli societari (cfr. documento esiti delle consultazioni).

11.2 – Per “Società veicolo presente nel portafoglio del fondo alla data di riferimento”, ci si riferisce alle società veicolo acquistate direttamente dal fondo per effettuare l’investimento? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.u]

Sì. La sezione “Società veicolo presente nel portafoglio del fondo alla data di riferimento”, si riferisce alla società veicolo acquistata direttamente dal fondo per effettuare l’investimento.

11.3 – Nel caso in cui una società veicolo detenga (anche tramite altre società non target) più di una società target (caso di acquisizione di un intero Gruppo, detenuto da una o più holding), deve essere compilata una scheda per ogni società target. [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.u]

Sì. La presente scheda dovrà essere compilata per ciascuna società target detenuta indirettamente tramite veicoli societari.

12. Informazioni concernenti le deleghe gestionali

12.1 – Una banca o una SIM a cui viene affidata in delega la gestione, in tutto o in parte, di portafogli di investimento da parte di un altro intermediario è tenuta a comunicare tale circostanza alla Consob? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.g, I.2.DS.c,I.3.DS.c,I.4.DS.e, I.5.DS.e,I.6.DS.c, I.7.DS.c, I.10.DS.c, I.11.DS.c]

La risposta è negativa. Infatti, nel caso delle banche e delle SIM, l’obbligo di comunicazione relativo alle deleghe di gestione di portafogli ricade esclusivamente in capo agli intermediari deleganti e non anche nei confronti degli intermediari delegati.

12.2 – Nel caso in cui una delega di gestione sia stata revocata nel corso del trimestre o il controvalore dello stesso sia pari a zero, è necessario effettuare la segnalazione? In caso positivo, come deve essere segnalata la fattispecie? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.g, I.2.DS.c, I.3.DS.c, I.4.DS.e, I.5.DS.e, I.6.DS.c, I.7.DS.c, I.10.DS.c, I.11.DS.c, I.14.DS.f]

Non devono essere segnalati le deleghe di gestione la cui efficacia è terminata prima della data di riferimento della segnalazione.

12.3 – Che cosa si intende per “controvalore” nelle deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti all’adempimento, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali informazioni? [Cod. Segnalaz.: I.1.DS.g, I.2.DS.c, I.3.DS.c, I.4.DS.e, I.5.DS.e, I.6.DS.c, I.7.DS.c, I.10.DS.c, I.11.DS.c, I.14.DS.f]

Nel caso di OICR, per controvalore si deve intendere il “patrimonio netto” di ogni singola classe di quote gestita.

13. Obblighi informativi di cui alla Sezione I.18 del Manuale allegato alla Delibera 17297

13.1 – Una società di gestione o una SICAV estera, che offra in Italia quote o azioni di OICR esteri armonizzati e/o non armonizzati, deve adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione I.18 del Manuale allegato alla Delibera 17297, anche con riferimento a classi di quote o azioni non offerte in Italia? [Cod. Segnalaz.: I.18.DS.a]

No. Gli obblighi in questione valgono solo per gli OICR, compresi i comparti o le classi di quote o azioni degli stessi, che siano offerti in Italia, vale a dire con riferimento ai quali sia stata effettuata una apposita procedura di notificazione/autorizzazione (a seconda che l’OICR sia, rispettivamente, armonizzato o non armonizzato), funzionale all’offerta stessa.

13.2 – È necessario introdurre nell’elenco dei collocatori che le società di gestione e le SICAV estere devono trasmettere in base alla Sezione I.18 anche i sub-collocatori? [Cod. Segnalaz.: I.18.DS.a]

In linea con la finalità dell’informativa in discorso, che è quella di trasmettere all’Autorità di vigilanza i riferimenti di tutti i soggetti attraverso i quali i prodotti esteri sono distribuiti in Italia, le società di gestione e le SICAV estere devono includere nell’elenco dei collocatori anche i sub-collocatori.

13.3 – È necessario menzionare nell’elenco dei documenti e delle informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza di cui agli artt. 22 e 28 del Regolamento Emittenti anche il prospetto semplificato e/o il prospetto completo ove questi ultimi abbiano subito modificazioni nel semestre di riferimento, sebbene sia comunque previsto il deposito in CONSOB della versione aggiornata dei predetti documenti? [Cod. Segnalaz.: I.18.DP.a]

Sì. Le informazioni da fornire alla CONSOB ai sensi del punto I.18.DP.a del Manuale comprendono tutti i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato membro di origine, compresi, quindi, gli aggiornamenti dei prospetti informativi pubblicati in tale Stato nel semestre di riferimento. Pertanto, se, ad esempio, nel I semestre 2010 sono stati pubblicati nello Stato membro di origine con riguardo ad un OICR commercializzato anche in Italia: (i) la relazione semestrale dell’OICR; (ii) una versione aggiornata del relativo prospetto semplificato e (iii) un avviso sui giornali relativo ad una modifica regolamentare concernente l’OICR considerato, l’elenco in oggetto dovrà includere tutti i predetti documenti e informazioni.

13.4 – Quando una società estera commercializza in Italia le proprie quote o azioni, quali date occorre indicare, ai fini della compilazione dell’Allegato II.27, come date di “avvio collocamento” e “interruzione collocamento”? [Cod. Segnalaz.: I.18.DS.a]

Nella fattispecie in oggetto, occorre indicare come data di “avvio collocamento” la data di efficacia della convenzione con la quale la società di gestione estera ha conferito al collocatore il relativo incarico e, coerentemente, come data di “interruzione collocamento”, la data di termine dell’efficacia della suddetta convenzione (qualsiasi siano le modalità di scioglimento della convenzione stessa, ad esempio, risoluzione, recesso, ecc…).

Per completezza si precisa che la data di “avvio collocamento” può essere posteriore alla data a partire dalla quale le quote o azioni dell’OICR considerato sono commercializzate in Italia, ma non anteriore alla medesima.

13.5 – L’allegato II.27 richiede di riportare l’elenco dei collocatori degli OICR esteri offerti in Italia, identificando questi ultimi tramite il relativo codice ISIN. Laddove siano offerte in Italia più classi di quote o azioni dello stesso OICR, ciascuna contrassegnata da un diverso codice ISIN, si richiede se vadano riportati distinti elenchi di collocatori per ciascuna delle classi offerte o se risulti sufficiente predisporre un unico elenco indistinto di tutti i collocatori che distribuiscono l’OICR in Italia. [Cod. Segnalaz.: I.18.DS.a]

L’informativa veicolata con l’allegato in esame è preordinata a fornire alla CONSOB l’elenco di tutti i collocatori che distribuiscono in Italia un determinato OICR estero. In tal senso, il codice ISIN richiesto nella seconda stringa dell’allegato è funzionale ad individuare in modo inequivocabile l’OICR/comparto di riferimento.

Per esigenze di semplificazione, laddove siano offerte in Italia più classi di quote o azioni dello stesso OICR/comparto, l’allegato in discorso va compilato indicando il codice ISIN di una sola classe, rappresentativa dell’OICR di riferimento, ed elencando tutti i collocatori che distribuiscono in Italia almeno una delle classi del predetto OICR/comparto.

Al fine di assicurare uniformità nella compilazione del predetto allegato, nel caso in esame il segnalante deve convenzionalmente indicare il solo codice ISIN della prima classe offerta in Italia; ove in sede di prima commercializzazione in Italia siano contestualmente offerte più classi, può riportarsi indifferentemente il codice ISIN di una qualsiasi di esse.

14. Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme

14.1 – Le relazioni infrannuali eventualmente predisposte dalla funzione di compliance al [solo] fine di fornire aggiornamenti agli organi competenti sulle attività dalla stessa [precedentemente] svolte devono essere inviate alla Consob e, in caso affermativo, quale deve essere il contenuto di tali relazioni infrannuali? [Cod. Segnalaz.: I.1.DP.l, I.2.DP.l, I.4.DP.b, I.5.DP.b, I.6.DP.b, I.7.DP.b, I.10.DP.b, I.11.DP.b, I.12.DP.l, I.14.DP.l, I.15.DP.g, I.16.DP.b]

Gli intermediari sono tenuti ad inviare, con cadenza annuale o infrannuale, le relazioni della funzione di compliance che, secondo un contenuto minimo prestabilito, danno conto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob, delle verifiche effettuate annualmente o infrannualmente dalla medesima funzione. In tale quadro, eventuali ulteriori report sottoposti dalla funzione di compliance agli organi competenti per soli fini operativi interni e/o per fornire aggiornamenti sull’attività dalla stessa svolta, qualora non assumano autonoma rilevanza ai sensi del citato art. 16, non devono avere un contenuto specifico e, soprattutto, non devono essere inviati all’Autorità di Vigilanza.

14.2 – Nel caso di un’impresa di investimento, di una banca comunitaria o di una società di gestione armonizzata con succursale in Italia in cui la funzione di controllo interno (Audit) sottopone annualmente agli organi aziendali della casa madre una relazione che raccoglie anche le indicazioni relative a eventuali carenze rilevate dalla funzione di conformità (Compliance), che pertanto non presenta alcuna relazione, la succursale italiana può inviare alla Consob unicamente lo stralcio della relazione predisposta dalla funzione Audit della casa madre con le informazioni relative alla succursale italiana? [Cod. Segnalaz.: I.4.DP.b, I.6.DP.b, I.16.DP.b]

Nel caso prospettato la funzione di Audit interno sottopone annualmente agli organi aziendali della casa madre una relazione che raccoglie anche le indicazioni relative a eventuali carenze rilevate dalla funzione di conformità. Assumendo che tale schema sia consentito dalle rispettive Autorità dei Paesi d’origine, cui spetta – nel quadro della MiFID – la responsabilità della regolamentazione e della vigilanza sui profili organizzativi, si ritiene possa essere inviato alla Consob lo stralcio della relazione della funzione di Audit in cui si dà conto anche delle verifiche di compliance svolte nel periodo sulle condotte in Italia dell’intermediario.

15. Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme / Relazione sull’attività di gestione del rischio / Relazione sull’attività di revisione interna

15.1 – È necessario inviare comunque per l’anno 2010 almeno una relazione della funzione di controllo di conformità alle norme (c.d. compliance), una relazione sull’attività di gestione del rischio e una relazione sull’attività di revisione interna? [Cod. Segnalaz.: I.1.DP.l, I.2.DP.l, I.4.DP.b, I.5.DP.b, I.6.DP.b, I.7.DP.b, I.10.DP.b, I.11.DP.b, I.12.DP.l, I.14.DP.l, I.15.DP.g, I.16.DP.b, I.1.DP.m, I.2.DP.m, I.5.DP.c, I.7.DP.c, I.10.DP.c, I.11.DP.c, I.12.DP.m, I.14.DP.m, I.15.DP.h, I.1.DP.n, I.2.DP.n, I.5.DP.d, I.7.DP.d, I.10.DP.d, I.11.DP.d, I.12.DP.n, I.14.DP.n, I.15.DP.i]

Posto che la Tabella allegata al Manuale degli obblighi informativi di cui alla Delibera 17297 non include gli obblighi di trasmissione delle relazioni in oggetto tra quelli per i quali è previsto uno specifico regime transitorio, gli obblighi in questione devono essere adempiuti qualora, dal 1° luglio 2010, vengano predisposte una o più delle relazioni in discorso. Pertanto, la trasmissione alla CONSOB di una o più delle suddette relazioni dipende dalla tempistica con la quale la Società ha stabilito che debbano essere predisposte le relazioni stesse.

16. Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche

16.1 – L’eventuale sostituzione in corso d’anno degli esponenti aziendali, stante l’invariata situazione relativa ai rimanenti contenuti della stessa, configura una “modifica rilevante” tale da comportare l’obbligo di un invio “ad evento” della relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche? [Cod. Segnalaz.: I.1.DE.g, I.2.DE.c, I.4.DE.a, I.5.DE.b, I.6.DE.a, I.7.DE.a, I.10.DE.a, I.11.DE.a, I.12.DE.d, I.16.DE.a]

Eventuali variazioni della situazione relativa ad esponenti aziendali (ivi inclusa quella riguardante i Direttori Generali ed altre figure apicali simili), fermi restando gli ulteriori obblighi di segnalazione previsti, non costituiscono di per sé una “modifica rilevante” tale da comportare l’obbligo di un invio ad evento della relazione in parola.

17. Informazioni concernenti i fondi speculativi (hedgefunds)

17.1 – Quale rapporto intercorre tra l’obbligo di invio del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento e delle successive modificazioni, di cui al punto I.14.DE.h del Manuale, e l’obbligo di invio delle informazioni concernenti i fondi speculativi, di cui al punto I.14.DS.q del Manuale?

Gli obblighi in oggetto sono indipendenti: in un caso si richiede l’invio di documenti in formato elettronico, nell’altro si richiede di fornire dei dati strutturati.

In particolare, l’obbligo di invio del regolamento di gestione consiste nell’invio di copia del medesimo e deve essere assolto: (i) per un nuovo fondo, entro 30 giorni dalla data in cui il relativo regolamento di gestione è o si intende approvato; (ii) per un fondo esistente, entro 30 giorni dalla data in cui la modifica regolamentare è o si intende approvata.

Per quanto concerne l’obbligo di invio delle informazioni circa i fondi speculativi, detto obbligo consiste nell’invio dell’Allegato II.21, opportunamente compilato, e deve essere assolto: (i) per un nuovo fondo, entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento di gestione è o si intende approvato; (ii) per un fondo esistente, entro 30 giorni dalla data di adozione, da parte degli organi competenti, di delibere rilevanti in relazione agli eventi straordinari indicati nel medesimo Allegato II.21 o entro 30 giorni dal momento in cui modifiche regolamentari rilevanti in connessione con i predetti eventi sono o si intendono approvate. Nello specifico, le suddette delibere possono costituire approvazione di clausole regolamentari preesistenti (ad esempio, attivazione di gates già previsti nel regolamento), ovvero, come nel caso di fusioni, non essere correlate a specifiche clausole regolamentari; le modifiche regolamentari rilevanti possono consistere, poi, ad esempio, nell’introduzione di side pocket.

Alla luce di quanto detto sopra, potrebbero verificarsi le due seguenti ipotesi:

esistenza di una correlazione tra invio di un regolamento modificato e invio dell’Allegato II.21. Tale situazione si verifica: a) in sede di primo invio del regolamento di gestione del fondo, quando occorre comunque inviare anche l’Allegato II.21 (sebbene in detta occasione possa accadere che non siano compilate le colonne circa gli “eventi straordinari” e circa la relativa “data di efficacia”) e b) in caso di modifiche regolamentari correlate ad eventi straordinari (ad esempio, la società di gestione modifica il regolamento di gestione al fine di introdurvi la possibilità di istituire gates e invia la versione modificata del regolamento stesso; quindi, la medesima società attiva i gates e invia l’Allegato II.21);

assenza di una correlazione tra l’invio di un regolamento modificato e invio dell’Allegato II.21. Tale situazione si verifica quando sussistono modifiche regolamentari non correlate ad eventi straordinari e, al tempo stesso, applicazione di clausole regolamentari che determinano eventi straordinari o altri eventi straordinari che prescindono dall’applicazione di clausole regolamentari (ad esempio, la società di gestione modifica il regolamento di gestione al fine di aumentare la commissione di gestione o di variare le modalità di sottoscrizione del fondo e invia la versione modificata del regolamento stesso; la medesima società applica gates già previsti nel regolamento di gestione ovvero è oggetto di fusione e invia l’Allegato II.21).

17.2 – In sede di prima applicazione dell’obbligo di invio di informazioni sui fondi speculativi di cui al punto I.14.DS.q del Manuale, da adempiere entro il prossimo 31 ottobre 2010, quali informazioni circa eventi straordinari occorre trasmettere e cosa occorre indicare là dove non sussistano informazioni di questo tipo?

L’invio delle informazioni di cui all’Allegato II.21 deve essere effettuato da parte di tutti i fondi speculativi, sia quelli esistenti alla data di entrata in vigore della Delibera 17297/2010, sia quelli costituiti successivamente a tale data. Ciò posto, occorrerà includere nelle informazioni circa gli eventi straordinari di cui al citato Allegato II.21 le sole informazioni che ancora producono effetti nel momento in cui la segnalazione viene effettuata. Così, ad esempio, se con riguardo ad un determinato fondo speculativo è stata istituita una side pocket il 4 marzo 2009 e tale side pocket produce ancora effetti, nel senso che il fondo di side pocket esiste ancora, nella colonna “eventi straordinari” dell’Allegato II.21 occorre indicare “3” e nella colonna “data di efficacia” occorre indicare “04/03/2009”. Là dove con riguardo ad un certo fondo speculativo non sussistano invece eventi straordinari che producono ancora effetti al momento della segnalazione (ad esempio perché il fondo considerato rappresenta un fondo risultante da una fusione conclusasi nel 2009 ovvero è stato liquidato nel marzo 2010), non occorre compilare le suddette due colonne.

17.3 – Nella Segnalazione informazioni concernenti i fondi speculativi (hedgefunds) (All. II.21) come e da chi deve essere compilato l’allegato II.21 nel caso di fusione tra SGR [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.q]

La segnalazione deve essere fatta dalla SGR incorporante indicando per ogni fondo nella tipologia eventi straordinari “altro” e specificando “Fusione tra SGR” con data di efficacia pari alla data di fusione delle SGR.

17.4 – Nella Segnalazione informazioni concernenti i fondi speculativi (hedgefunds) (All. II.21) come deve essere effettuata la segnalazione dell’allegato II.21 nel caso di fusione tra fondi speculativi [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.q]

In tal caso la segnalazione deve essere effettuata indicando esclusivamente il fondo incorporato con la relativa data di efficacia della fusione.

18. Dati concernenti la composizione complessiva del portafoglio nel caso di deleghe di gestioni ricevute da soggetti non tenuti, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali dati

18.1 – Che cosa si intende per “composizione complessiva del portafoglio”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.g – I.14.DS.h]

Le operazioni in PCT e assimilate non modificano la composizione del portafoglio ovvero continuano a far parte del portafoglio, i titoli oggetto di operazioni di riporto e di PCT passivi e i titoli dati in prestito, mentre non entrano a far parte del portafoglio i titoli oggetto di operazioni di riporto e di PCT attivi e i titoli presi in prestito. Non sono oggetto di segnalazione i depositi.

18.2 – Cosa devo indicare nel campo “valuta”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.g – I.14.DS.h]

Si deve inserire la valuta di denominazione dello strumento finanziario. La valuta deve essere espressa mediante la codifica alfabetica ISO (Codice alfabetico ISO) adottata da Banca d’Italia – UIF (Cfr. note all’allegato II.7 del “MANUALE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI VIGILATI”).

18.3 – Cosa devo indicare nel campo “quantità rimanenze finali”? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.g – I.14.DS.h]

E’ necessario indicare le quantità degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Le quantità sono espresse in valore nominale per i titoli obbligazionari, in numero quote per gli OICR, in valore nozionale per gli strumenti derivati (Cfr. note all’allegato II.7 del “MANUALE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI VIGILATI”). Le quantità devono essere coerenti con la valuta di denominazione.

18.4 – Il controvalore dei titoli obbligazionari deve essere indicato al corso secco o al corso tel quel? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.g – I.14.DS.h]

Cfr. risposte fornite in relazione all’allegato II.7.

18.5 – È possibile comunicare le posizioni corte detenute in portafoglio? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.g – I.14.DS.h]

Cfr. risposte fornite in relazione all’allegato II.7.

18.6 – Nel caso in cui si riceva una delega gestionale di un portafoglio relativo ad un OICR di diritto estero, è indicato che deve essere fornito il codice ISIN al portatore dell’OICR delegante. Che cosa bisogna segnalare nel caso in cui l’OICR ha più codici ISIN identificativi di diverse classi di quote? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.g – I.14.DS.h]

In considerazione del fatto che la gestione del portafoglio di un OICR avviene nella sua globalità e la stessa non è identificabile a livello di singola classe di quote, l’intermediario è tenuto ad individuare “una classe di quote principale” cui attribuire le informazioni sul portafoglio. L’identificazione di una classe di quote principale permette di risolvere pragmaticamente l’assenza di un codice univoco identificativo dell’OICR a livello internazionale.

18.7 – Nel caso in cui si riceva una delega gestionale di un portafoglio relativo ad un OICR di diritto estero, è possibile che sussistano delle differenze tra quanto indicato nell’allegato II. 18 e quanto indicato nell’allegato II.8 nella sezione “Deleghe in essere per la gestione di OICR. Informazioni concernenti le deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti all’adempimento, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali informazioni” nei campi identificativi l’ISIN e il controvalore? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.g – I.14.DS.h]

Il controvalore dell’all. II.8 corrisponde al valore del patrimonio netto, mentre il controvalore di cui all’all. II.18 si riferisce alla composizione complessiva del portafoglio.

Esempio: l’intermediario riceve in delega la gestione dell’OICR XX che ha un patrimonio netto pari a 100 ed attività pari a 102 milioni (di cui 100.5 milioni rappresentati da strumenti finanziari). Il fondo è composto dalle classi di quote A, B e C il cui controvalore del patrimonio netto è rispettivamente pari a 70, 20 e 10 milioni di euro.

All. II.8

Codice ISIN al portatore dell’OICR

Controvalore (€)

ISIN del fondo XX classe A

70 mln di euro

ISIN del fondo XX classe B

20 mln di euro

ISIN del fondo XX classe C

10 mln di euro

TOTALE

100 mln di euro

All. II 18

Dati anagrafici SGR

Codice ISIN al portatore dell’OICR delegante

ISIN del fondo XX classe A

Data di riferimento

Codice ISIN al portatore strumento finanziario

Strumento finanziario del gruppo d’appartenenza della SGR* (sì/no)

Valuta

Quantità rimanenze finali

Controvalore rimanenze finali (€)

ISIN Azione A

….

….

….

….

ISIN Azione B

….

….

….

….

ISIN Azione C

….

….

….

….

ISIN Obbligazione A

….

….

….

….

….

….

….

….

….

TOTALE

100.5 mln di euro

*Lesicav/fondi gestiti da società del gruppo si intendono strumenti finanziari del gruppo di appartenenza.

18.8 – Tra le informazioni che la SGR delegata deve fornire sulla composizione del portafoglio dei mandati ricevuti da soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi di segnalazione previsti dalla presente delibera, deve essere indicato se lo strumento finanziario è riferibile al gruppo di appartenenza della SGR. Chi è il soggetto giuridico a cui ricondurre l’informativa: il soggetto delegante o la SGR delegata? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.g – I.14.DS.h]

La SGR delegata

18.9 – I contratti di gestione stipulati con “fondi pensione” devono essere inviati attraverso l’allegato II.18? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.h]

No, l’allegato non è destinato a raccogliere informazioni attinenti alla gestione di “fondi pensione”.

18.10 – Nella segnalazione è richiesto di identificare gli strumenti finanziari attraverso il codice ISIN al portatore. E’ corretto pertanto escludere dall’elenco gli strumenti finanziari sprovvisti di codice ISIN? [Cod. Segnalaz.: I.14.DS.h]

No, la segnalazione deve dare informazioni anche per gli strumenti finanziari non identificabili attraverso un codice ISIN:

per i derivati OTC le informazioni devono essere aggregate per codice raggruppamento categoria di valore mobiliare (codice derivato) indicato nelle Avvertenze Generali – Categorie Valori mobiliari – Contratti derivati del “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR” di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti. Tale codice deve essere utilizzato per popolare il campo alfanumerico “Codice ISIN al portatore strumento finanziario”;

in tutti gli altri casi (anche per gli strumenti finanziari derivati non OTC) è necessario popolare il campo alfanumerico “Codice ISIN al portatore strumento finanziario” con una denominazione sintetica dello strumento preceduto da un asterisco (*).

19. Obblighi informativi delle Imprese di Assicurazione

19.1 – La relazione sui reclami ricevuti per iscritto nell’anno solare precedente con riferimento al collocamento di prodotti finanziario-assicurativi deve essere redatta anche se l’impresa di assicurazione non ha svolto vendita diretta ma solo per il tramite di banche e sim? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.h]

La risposta è negativa. Come precisato negli esiti della pubblica consultazione (pag. 97), le ragioni e i limiti della vigilanza Consob attengono ai casi della vendita diretta o per il tramite di banche e sim di prodotti finanziario-assicurativi. Per quanto concerne i reclami relativi all’attività di vendita diretta svolta dalle imprese di assicurazione, la suddivisione per canale distributivo va intesa nel senso di distinguere la vendita diretta svolta attraverso il canale on line, il canale telefonico, i dipendenti dell’impresa, i produttori assicurativi, ecc.

19.2 – La relazione sui reclami ricevuti per iscritto nell’anno solare precedente riguarda esclusivamente i reclami aventi ad oggetto la fase di collocamento dei prodotti assicurativi di ramo III e V venduti direttamente o tramite banche e sim? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.h]

La relazione riguarda soltanto i reclami aventi ad oggetto la fase di vendita effettuata direttamente dall’impresa di assicurazione. Se il reclamo riguarda la fase di esecuzione del contratto (ad esempio, ritardi nella liquidazione, insufficienza del relativo ammontare, interpretazione delle condizioni di polizza) non deve essere incluso nella relazione in oggetto.

19.3 – La relazione sui reclami ricevuti per iscritto nell’anno solare precedente deve riguardare anche i reclami ricevuti dalla rete distributiva tradizionale (ad esempio dagli agenti)? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.h]

No, la suddivisione per canale distributivo riguarda soltanto i reclami derivanti dalla vendita diretta.

19.4 – In fase di prima applicazione (scadenza 31 marzo 2011) la relazione sui reclami deve riguardare soltanto i reclami ricevuti a partire dal 1° luglio 2010? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.h]

No, si richiede di inviare una relazione che abbia ad oggetto i reclami ricevuti nell’anno solare precedente, quindi in fase di prima applicazione la relazione verterà sui reclami ricevuti nel corso di tutto il 2010 (1° gennaio – 31 dicembre).

19.5 – L’obbligo di comunicazione delle modifiche rilevanti che impattano sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi si riferisce soltanto a cambiamenti organizzativi, procedurali e operativi oppure devono essere comunicati anche eventuali nuovi accordi di distribuzione tramite intermediari abilitati (che hanno come unica differenza un diverso distributore o diversi prodotti, pur lasciando inalterate le procedure di emissione e di collocamento dei prodotti stessi)? [Cod. Segnalaz.: I.13.DE.a]

Come indicato negli esiti della pubblica consultazione (pag. 22-23) per le altre categorie di soggetti vigilati, per “aspetti innovativi” delle strategie individuate deve intendersi qualsiasi cambiamento significativo conseguente alle scelte strategiche adottate o da adottare ai fini dello sviluppo dell’attività prestata (come ad esempio il ricorso a nuovi prodotti/servizi e/o canali/modalità di distribuzione aventi caratteristiche completamente diverse rispetto a quelli precedentemente impiegati). Nel caso delle imprese di assicurazione, l’ampliamento della rete di distribuzione realizzata attraverso nuovi accordi con banche e/o sim, ovvero l’ampliamento della gamma prodotti offerti veicolata tramite il menzionato canale di distribuzione costituisce un elemento idoneo ad incidere sullo sviluppo dell’attività.

19.6 – In caso di modifiche rilevanti è necessario riformulare la relazione “in toto” oppure è possibile comunicare soltanto le novità rilevanti? [Cod. Segnalaz.: I.13.DE.a]

Sono ritenute corrette entrambe le modalità, fermo restando che in caso di invio delle sole novità deve essere agevole rinvenire i riferimenti alle parti modificate della versione precedente.

19.7 – La relazione sulle verifiche effettuate di cui al codice I.13.DP.g del “Manuale” deve comprendere le attività svolte da tutte le funzioni aziendali di controllo o soltanto quelle svolte dalla funzione di compliance? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.g]

Tenuto conto delle competenze alla stessa attribuite in materia, la Consob è interessata a conoscere le attività di verifica, e i relativi esiti, effettuate circa la conformità delle condotte alla disciplina di riferimento (momento distributivo diretto con il cliente). Ci si avvale al fine dello schema di cui all’allegato II.16, rappresentando in via unitaria tutte le attività di controllo inerenti all’indicata area, a prescindere dalle funzioni aziendali che le abbiano concretamente realizzate.

19.8 – Essendo la delibera 17297 entrata in vigore il 1° luglio 2010 è corretto ritenere che, nel primo esercizio di applicazione (2011) ci si possa limitare alla presentazione del piano annuale delle verifiche programmate, fornendo quindi soltanto a partire dal 2012 la relazione annuale sulle verifiche effettuate in relazione al piano già trasmesso alla Consob l’anno precedente? [Cod. Segnalaz.: I.13.DP.g]

La risposta è negativa. Per il primo esercizio di applicazione si chiede di inviare la relazione sulle verifiche effettuate relativamente al 2010 pur non essendo stato trasmesso antecedentemente il corrispondente documento di pianificazione.

19.9 – È possibile ritenere che quanto richiesto dall’allegato II.16 debba essere inserito nella relazione predisposta dalla funzione di compliance ai sensi dell’art. 16 del regolamento congiunto Banca d’Italia Consob? I punti 2, 3 e 4 devono essere sviluppati anche se l’impresa assicuratrice non effettua vendita diretta e si avvale soltanto di intermediari abilitati? [Allegato II.16]

Lo schema di cui all’allegato II.16 rappresenta un punto di riferimento per i controlli di conformità e il conseguente reporting indirizzato alle Autorità di Vigilanza. È corretto ritenere che nella relazione predisposta dalla funzione di compliance si dia conto di quanto richiesto nell’allegato. Inoltre è corretto ritenere nulla la risposta relativa ai punti 2, 3 e 4 nel caso in cui l’impresa assicuratrice non effettua vendita diretta.

19.10 – Per la relazione sui reclami (I.13.DP.h) e per quella sulle modalità di distribuzione (I.13.DP.f) non sono richieste le osservazioni/determinazioni degli organi aziendali. Ci si chiede se anche questi documenti vadano obbligatoriamente sottoposti alla valutazione degli organi aziendali, anche in assenza di una specifica previsione in merito.

Si ritiene che i documenti citati nel quesito in oggetto debbano essere comunque sottoposti agli organi aziendali o comunque fondarsi su documenti portati alla conoscenza o all’elaborazione degli organi aziendali. Ciò discende dal contenuto stesso delle informazioni da trasmettere all’Autorità di Vigilanza. Come indicato negli esiti della pubblica consultazione (pag. 28) per le altre categorie di soggetti vigilati, infatti, il contenuto, la valenza e la portata significativa e sintetica delle informazioni in argomento ne richiedono la rispondenza alle decisioni anche strategiche adottate dagli organi aziendali competenti. La relazione sulle modalità di distribuzione contiene elementi informativi che attengono alle principali scelte strategiche ed operative dell’impresa di assicurazione (nell’ambito del segmento di business in esame), che risultano definite nell’ambito del piano strategico elaborato dagli organi di vertice. Per quanto attiene alla relazione sui reclami, in analogia con quanto previsto per le altre categorie di soggetti vigilati, si ritiene che occorra consentirne la legale riconducibilità all’intermediario.

19.11 – Quali sono gli adempimenti a carico di un’impresa che ha già cessato il collocamento di prodotti finanziario-assicurativi (ad esempio, nel 2008), ma che ovviamente ancora contabilizza i premi dei contratti a suo tempo collocati? È corretto ritenere che il bilancio d’esercizio e la documentazione correlata non debbano essere trasmessi? È corretto ritenere che la relazione sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi debba essere inviata anno per anno con un contenuto negativo?

Qualora l’attività di vendita diretta sia stata effettuata in un periodo, quale quello indicato nell’esempio prospettato (2008), in cui l’attività in esame era già stata assoggettata alla vigilanza della Consob, si ritiene che gli adempimenti previsti dalla delibera 17297 a carico delle imprese di assicurazione vadano applicati integralmente. Pertanto, le imprese di assicurazione che non abbiano svolto attività di vendita diretta nel periodo corrente, ma continuino a percepire premi rivenienti dalla vendita diretta svolta negli anni antecedenti (dal 2006 in poi) saranno tenute all’invio del bilancio d’esercizio e dei dati concernenti l’operatività di cui all’all. II.14 del Manuale. È altresì corretto inviare la relazione sulle modalità di distribuzione specificando la circostanza che l’impresa non distribuisce prodotti finanziari assicurativi né direttamente né avvalendosi di banche e sim, come precisato negli esiti della pubblica consultazione (pag. 97).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

Iscriviti alla nostra Newsletter