Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato l’ultimo aggiornamento della “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” in materia di Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).
Gli artt. 16 e ss. del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, pongono in capo ai professionisti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, che integrano e sostituiscono i precedenti obblighi di identificazione.
Per l’esecuzione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può emanare disposizioni attuative con proprio decreto (art. 19, comma 2, d.lgs. 231/2007).
In considerazione del fatto che l’emanazione di disposizioni attuative è prevista dal legislatore come una mera facoltà, il CNDCEC ha ritenuto di fornire ai propri iscritti procedure di ausilio per l’espletamento di tali obblighi, il cui adempimento risulterebbe altrimenti assai difficoltoso.
Per il CNDCEC, infatti, l’approccio basato sul rischio, che è il criterio al quale deve essere improntata la procedura di identificazione, è infatti disciplinato in modo piuttosto generico, sì che la sua concreta applicazione non può prescindere da indicazioni maggiormente precise.
In tal senso, con l’emanazione delle suddette Linee Guida, il CNDCEC si è posto l’obbiettivo di garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati, pu senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.