Nella sentenza in esame il Tribunale di Milano si pronuncia in senso positivo in relazione all’ammissibilità della nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l.. Assodata tale questione, la Corte sposta l’attenzione sull’eventuale responsabilità che la società di capitali possa assumere qualora quest’ultima – quale membro del consiglio di amministrazione dell’s.r.l. – abbia compiuto in rappresentanza di quest’ultima e spendendone il nome, atti considerati in sede di liquidazione illegittimi e dannosi. Oltre a rispondere affermativamente in merito alla configurabilità del regime di responsabilità degli amministratori anche in capo all’amministratore persona giuridica, il Tribunale sancisce inoltre la diretta applicabilità delle regole portate in tema di responsabilità dall’art. 2476 c.c. La persona giuridica amministratore può infatti esercitare tale funzione a mezzo di un rappresentante designato, il quale andrà ad assumere gli stessi obblighi e responsabilità previsti a carico degli amministratori persone fisiche.
In conclusione, anche la società di capitali svolgente il ruolo di amministratore –quale persona designata e concretamente autore degli atti gestori censurati – è da ritenersi solidalmente responsabile verso la società e i creditori per l’eventuale violazione dei doveri gestori di legge che dovessero essere ravvisati – anche ma non solo – in sede di successiva liquidazione della società.