La Commissione europea non ha la facoltà di proporre al legislatore dell’Unione di riconoscere il principio secondo cui il debito pubblico troppo oneroso dei paesi in stato di necessità dovrebbe poter essere cancellato.
Questo il principio sancito dal Tribunale dell’Unione europea con sentenza del 30 settembre 2015, causa T-450/12.
Anzitutto, il Tribunale rileva come l’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, a norma del quale il Consiglio può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, non può essere invocato per giustificare la consacrazione del principio dello stato di necessità nel diritto dell’Unione.
Quanto alla disposizione di cui all’articolo 122, paragrafo 2, TFUE, in virtù della quale, qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio può concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato, il Tribunale ricorda che può trattarsi in tal caso soltanto di un’assistenza finanziaria specifica dell’Unione ad uno Stato membro, e non di un meccanismo permanente e generale di estinzione del debito.
Infine, il principio dello stato di necessità non può essere giustificato neppure sulla scorta dell’articolo 136 TFUE, a norma del quale il Consiglio adotta misure per rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri della zona euro e per elaborare gli orientamenti di politica economica riguardanti tali Stati.