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Giurisprudenza

Usufrutto di partecipazioni societarie e residuo attivo da liquidazione volontaria

17 Maggio 2024

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario, Università degli studi di Milano-Bicocca

Corte di Cassazione, Sez. V, 29 aprile 2024, n. 11357 – Pres. Cirillo, Rel. Napolitano

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 11357 del 29 aprile 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di usufrutto di partecipazioni societarie e legittimazione del nudo proprietario, stabilendo che compete solo all’usufruttuario di partecipazioni – e non al nudo proprietario – la legittimazione a proporre istanze di rimborso concernenti i rapporti tributari scaturenti dalla tassazione degli utili di capitale distribuiti a seguito di liquidazione volontaria di S.r.l.

Ciò in quanto, secondo l’art. 47, comma 7, TUIR, la quota di residuo attivo della liquidazione è imputata e tassata – come utile di capitale – necessariamente in capo all’usufruttuario.

Questo, in particolare, il principio di diritto espresso: “nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società, costituenti un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote, spettano all’usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d’imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l’amministrazione e l’usufruttuario”.

Nel caso esaminato, il nudo proprietario aveva erroneamente indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002, una quota di residuo attivo percepito a seguito della liquidazione di una S.r.l., quali utili di capitale ex art. 44 TUIR (oggi 47, comma 7 TUIR).

All’epoca, peraltro, l’art. 14 del TUIR prevedeva un credito d’imposta a favore di soggetti che avessero percepito utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione: pertanto, ritenendo di poter godere di tale credito di imposta, il nudo proprietario proponeva istanza di rimborso del credito d’imposta

Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente presentava ricorso, deducendo che il residuo attivo di una liquidazione societaria costituisce una “massa patrimoniale indistinta” che va a vantaggio del solo nudo proprietario e non rappresenta, tecnicamente, un dividendo che, non essendo tale, non potrebbe spettare all’usufruttuario.

Quindi, in base al disposto dell’art. 47, comma 7, TUIR, il rapporto d’imposta si instaurerebbe tra l’Agenzia delle Entrate e il nudo proprietario e non tra l’Agenzia delle Entrate e l’usufruttuario.

La tesi sostenuta non è stata accolta dal collegio giudicante.

La Suprema Corte, preliminarmente, ha riconosciuto che il diritto di usufrutto su partecipazioni societarie viene meno soltanto a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, atto che ne determina l’effettiva estinzione.

Pertanto, essendo questo ancora in vita al momento della distribuzione del residuo attivo, quanto attribuito costituisce un frutto civile di pertinenza dell’usufruttuario sicché, a norma dell’art. 1008 c.c. (a mente del quale “L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito”) il rapporto d’imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra quest’ultimo e l’amministrazione finanziaria, restandone viceversa estraneo il nudo proprietario.

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