Nella seduta del 26 ottobre 2011 scorso, la Commissione giustizia della Camera ha approvato in sede legislativa una proposta di legge per il contrasto dell’usura e dell’estorsione. Al testo, già approvato dal Senato, sono stati inseriti alcuni emendamenti al testo. Si rende quindi necessario un ulteriore passaggio parlamentare per la definitiva approvazione.
Nel concreto, la proposta di legge prevede l’estensione, per gli imprenditori individuali dichiarati falliti, della possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (Legge n. 108 del 1996), nonché al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive (Legge n. 44 del 1999 e unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura dalla legge finanziaria 2002). Contestualmente, il provvedimento incide sui mutui in favore delle vittime dell’usura, consentendone l’erogazione, previo parere favorevole del P.M., anche nella fase delle indagini preliminari (attualmente, tali mutui possono essere concessi solo dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale per il delitto di usura).
Da segnalare, fra le altre misure presenti nel provvedimento, la modifica al codice appalti volta ad introdurre la risoluzione del contratto nel casi di condanna irrevocabile dell’appaltatore per usura e riciclaggio.
Altresì, il provvedimento introduce un innovativo istituto per la composizione delle crisi da sovra indebitamento a carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari. Tale ipotesi, in modo analogo a quanto avviene nel caso del fallimento dell’imprenditore commerciale, è riconducibile alla mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti.
Come si legge dalla relazione illustrativa, scopo di questo nuovo istituto è quello “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”.
Tale strumento, che ricorda quello del concordato fallimentare, prevede l’accordo fra creditori e debitore relativamente ad un piano di ristrutturazione dei debiti. L’accordo, una volta accettato da tanti creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti, viene omologato dal giudice dell’accordo. E’ previsto il coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”, i quali svolgono assistenza al debitore per il superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e di vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso.