La legge n. 108 del 1996 non è applicabile ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore; qualora il tasso degli interessi (siano essi corrispettivi o moratori), lecito al momento della pattuizione, diventi successivamente usurario, per effetto della variazione del tasso stesso (in quanto pattuito in misura variabile), ovvero per effetto della variazione del tasso-soglia, ciò non incide sulla pattuizione degli interessi e non trova, comunque, applicazione la legge n. 108 del 1996; qualora il tasso di interessi corrispettivi sia usurario già al momento della stipulazione, non sono dovuti gli interessi corrispettivi, né nella misura pattuita né in misura legale e, infine, se il tasso degli interessi moratori è usurario già al momento della pattuizione, sono dovuti gli interessi di mora al saggio previsto per i corrispettivi.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12