Il Collegio di coordinamento ABF si è pronunciato sulle modalità di calcolo del TEG in tema di usura, per le polizze abbinate ai finanziamenti, con riferimento a contratti stipulati sotto la vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” (decisioni n. 2461/23 e n. 2462/23).
Di seguito, in corsivo, le massime del Collegio di coordinamento ABF in materia di calcolo del TEG in materia di usura e polizze abbinate ai finanziamenti.
Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel 2009, ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall’intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento e le relative polizze assicurative sono stati conclusi in data 27.3.2017 e, dunque, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, occorre avere riguardo alle previgenti Istruzioni 2009, per la cui interpretazione – come già affermato dal Collegio di Coordinamento ABF, nelle recenti decisioni n. 4655/22 e n. 4657/22, non può non tenersi conto del documento “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull’usura”, emanato dalla Banca d’Italia nell’ottobre 2009”.
Il documento chiarisce che se è consentito escludere dal TEG il costo delle polizze assicurative abbinate al finanziamento, tale esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Pertanto, se l’intermediario erogante trattiene una parte delle somme ricevute dal cliente per il pagamento della polizza assicurativa, gli importi trattenuti devono essere inclusi nel TEG.
Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel luglio 2016, laddove sia consentito escludere dal calcolo del TEG il costo della polizza facoltativa stipulata contestualmente, non deve essere inclusa nel calcolo nemmeno l’eventuale provvigione incamerata dall’intermediario.
Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel luglio 2016, laddove sia consentito escludere dal calcolo del TEG il costo della polizza facoltativa stipulata contestualmente, non deve essere inclusa nel calcolo nemmeno l’eventuale provvigione incamerata dall’intermediario.
Applicando il principio enunciato alla fattispecie concreta, ritiene il Collegio che il costo delle commissioni, per le polizze abbinate, trattenute dall’intermediario non debba essere incluso nel calcolo del TEG relativo a un contratto di finanziamento che, come quello in esame, è stato concluso nel vigore delle Istruzioni del 2016.
Ne consegue che l’intermediario ha correttamente escluso dal calcolo del TEG le commissioni percepite per la copertura “Medical Protection” e che non sussiste il denunciato superamento del tasso soglia in materia di usura.