Gli interessi moratori rientrano nel novero delle prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto.
Da ciò la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi e interessi moratori che non ne consente, pertanto, il mero cumulo ai finni della valutazione di usurarietà del finanziamento, non potendo, d’altro canto, trarsi detta necessità da un’erronea interpretazione del dictum delle recenti pronunce della Suprema Corte e ove anche queste ultime avessero realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.
Si ritiene poi con riguardo alla penale per estinzione anticipata che tale voce di costo, poiché meramente eventuale, vada esclusa dal calcolo del tasso, per poter comparare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente omogenei.